L’Agenzia, con la risposta n. 6/2020, chiarisce che per:
La fattispecie esaminata nell’interpello attiene al rimborso del credito IVA, risultante dal bilancio finale di liquidazione, di un’azienda partecipata per il 50% da una P.A. e per il restante 50% da un’altra impresa a totale partecipazione pubblica avente un patrimonio superiore a € 250 milioni.
L’importo del credito IVA essendo superiore a € 30.000 richiede per la sua esecuzione la prestazione della garanzia da parte del richiedente in ossequio a quanto disposto dal co. 4 dell’art. 38-bis del DPR 633/1972.
In considerazione di quanto sopra, l’istante chiede se al caso rappresentato sia applicabile la disposizione prevista dal co. 5 del medesimo art. 38-bis il quale stabilisce che
L’Agenzia, nel fornire il proprio parere, evidenzia che l’applicazione del citato co. 5 attiene ai soli gruppi societari con un patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a € 250 milioni.
I requisiti essenziali richiesti per l’applicazione della disposizione in esame sono i seguenti:
Infatti, in base a quanto chiarito nella C.M. 32/2014, la società capogruppo o controllante, che può prestare la garanzia tramite assunzione diretta dell'obbligazione,
Pertanto, al caso in esame non risulta applicabile la disciplina prevista per i gruppi societari in quanto non esiste un bilancio consolidato di gruppo e neanche una società capogruppo o controllante.