Ancora una volta la giurisprudenza di merito sostiene che per la detrazione delle spese di ristrutturazione il controllo deve avvenire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le spese si sono concretamente sostenute ed è stata detratta la prima rata (Sentenza 117/1/2019 Ctp Lecco).
Rateizzazione spese risparmio energetico
La detrazione Irpef per il sostenimento delle spese di riqualificazione energetica e ristrutturazione viene recuperata obbligatoriamente tramite presentazione della dichiarazione dei redditi, con rateizzazione in 10 quote costanti ed annuali. Sovente si sono generate controversie tra contribuente e amministrazione finanziaria circa il termine di decorrenza della decadenza del potere di accertamento.
Sentenza 117/1/2019 Ctp Lecco
Da ultimo la questione è stata affrontata dalla Ctp di Lecco nella sentenza 117/1/2019 che può essere così riassunta:
A seguito del ricorso la Commissione considera il controllo fuori tempo massimo e annulla la cartella in quanto l’Agenzia avrebbe dovuto intervenire
“entro il 31 dicembre del quarto anno (termine decadenziale all’epoca vigente, ndr) successivo alla presentazione della dichiarazione relativa all’anno fiscale in cui tali spese sono state sostenute” |
e cioè per le spese 2005 e indicate in Unico 2006, quindi, entro il 31 dicembre 2010.
Nelle motivazioni viene citata la sentenza 9993/2018 della Cassazione dove è stato stabilito che
Tale criterio è «del tutto applicabile al caso oggetto del presente ricorso».
Precedenti
Al riguardo si fa presente come il tema trattato presenta una scarna giurisprudenza ma si evidenza che la sentenza in esame concorda con la precedente sentenza della Ctp di Reggio Emilia, n. 36, del 6 febbraio 2013 e la sentenza della Ctr Lombardia n. 2597/2015 e la sentenza della Ctr Campania n. 6348/2/2018 dove tutte hanno sostenuto che la detrazione “rateizzata” delle spese di ristrutturazione non legittima l’estensione temporale del potere accertativo dell’ufficio.
In base a tali sentenze, pertanto, le Entrate possono muovere contestazioni solo entro il 5° anno (dal 2015 al 6° anno) successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione nella quale, per la prima volta, la detrazione viene esposta.
Di posizione contraria solo la sentenza 126/1/2018 della stessa Ctp di Lecco.