Con la risoluzione n. 60/E del 18 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate ha istituito:
L’ammontare del bonus spettante alle fondazioni verrà comunicato in base ai dati trasmessi dall’Acri, l’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di utilizzabilità, né quello generale di 700mila euro (articolo 34, legge 388/2000) né quello specifico per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007).
Nel modello di pagamento unificato il codice 6902 va inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nell’ipotesi in cui il contribuente debba riversare il credito fruito il codice trova posto nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui sono state adottate le delibere di impegno a effettuare le erogazioni per le quali è riconosciuto il credito d’imposta.