Le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3 individuano in modo tassativo le modalità di presentazione della dichiarazione. Tali modalità sono vincolanti per i contribuenti, con la conseguenza che non può essere considerata validamente presentata la dichiarazione resa secondo modalità diverse da quelle prescritte per la categoria soggettiva di appartenenza del contribuente.
Di conseguenza il modello unico dev’essere necessariamente presentato in via telematica non essendo sufficiente spedirlo con raccomandata agli uffici dell’Agenzia delle entrate.
Lo ha precisato la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 12107 dell’8 maggio 2019, ha respinto il ricorso di un piccolo imprenditore.
Confermato quindi l’avviso di accertamento Iva emesso con metodo induttivo emesso sul presupposto della mancata presentazione della dichiarazione.
Col ricorso per Cassazione il contribuente denunciava, tra l’altro, violazione dell’art. 55 del dpr 633/1972 in quanto nel caso di specie avrebbe dovuto essere applicato l’art. 8, comma 1 del d.lgs. 471/1997 secondo cui si applica una mera sanzione pecuniaria per il caso di scorretto invio della dichiarazione.
Nel rigettare la doglianza la Cassazione ricorda che le modalità di presentazione della dichiarazione fiscale annuale, individuate dall'art. 3 del d.P.R. n. 322 del 1988, sono tassative e vincolanti per il contribuente sicché, ove questi sia tenuto ad utilizzare il servizio telematico e presenti, invece, la dichiarazione tramite banca o posta, la stessa è nulla ai sensi dell'art. 1, comma 1, del detto decreto e deve ritenersi non assolto il corrispondente obbligo, senza che assuma rilevanza la previsione di una sanzione inferiore, da parte dell'art. 8 del d.lgs. n. 471 del 1997, per la dichiarazione presentata in forma diversa rispetto a quella contemplata per l'omessa dichiarazione.
Ne consegue che la dichiarazione presentata tramite banca o posta, in presenza dell’obbligo di presentazione in via telematica, utilizzando pertanto un modello diverso da quella prescritto, è da ritenersi nulla ai sensi del disposto di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo cui “le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati”. Dunque, per i contribuenti tenuti a utilizzare il servizio telematico, l’obbligo di presentazione della dichiarazione deve ritenersi assolto solo a seguito della corretta e tempestiva ricezione telematica della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle entrate. In tal caso, la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione è data, ai sensi dell’art. 3, comma 10, dalla comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuta ricezione e non dalla ricevuta della banca o posta cui sia stato erroneamente consegnato il modello cartaceo (cfr. Cass. 19058/2018).
Del resto, lo stesso ricorrente sostanzialmente ammette che, anche secondo le istruzioni per la compilazione del modello unico, la facoltà di consegnare la dichiarazione stessa agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, che ne cureranno la presentazione in via telematica, è concessa ai soli i contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione in via telematica; categoria nella quale il contribuente non rientra.