L’Agenzia, con la C.M. 8/2019, ha fornito tra i vari chiarimenti relativi alle novità fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2019 quelli relativi alla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni.
La legge di bilancio 2019 ha previsto, tra le varie misure fiscali introdotte, quelle relative alla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per le imprese che adottano, nella redazione del bilancio, i principi contabili nazionali. I beni d’impresa e le partecipazioni oggetto di rivalutazione sono quelli iscritti in bilancio al 31/12/2017, ed è effettuata tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva con le seguenti aliquote:
I soggetti di cui all’art. 73, co. 1, lett. a) e b), del TUIR, che sono OIC adopter possono, anche in deroga all'art. 2426 del C.C. e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,
L’esecuzione della rivalutazione va effettuata nel bilancio/rendiconto dell'esercizio successivo a quello sopra evidenziato, per il quale il termine di approvazione scade dopo il 1/01/2019 (che equivale alla data in vigore della legge di bilancio 2019). Inoltre, la rivalutazione deve:
L’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione può essere effettuato, totalmente o parzialmente, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva, stabilita nella misura del 10%, delle imposte sui redditi e IRAP e di eventuali addizionali da versare, anche in compensazione, in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte dovute per l’anno d'imposta di riferimento della rivalutazione. Quanto detto con riferimento ai termini e modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, si osserva anche con riguardo al versamento delle imposte sostitutive del 16% e 12%.
Il riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP del maggior valore attribuito ai beni:
La cessione onerosa, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale/familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati prima dell’inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, comporta che:
Alle disposizioni in esame, si applicano, in quanto compatibili, quelle previste dalla L. 342/2000 (artt. 11, 13, 14 e 15) e dai DD.MM. 162/2001 e 86/2002, nonché dell’art. 1 della L. 311/2004 (co. 475, 477 e 478).
Per i beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1/12/2020. Le previsioni ex co. 1, art. 14 (che disciplina il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio), L. 342/2000, si applicano anche ai soggetti che applicano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, anche con riferimento alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Inoltre, per tali ultimi soggetti, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta che può essere oggetto di affrancamento. Poiché la rivalutazione in esame è analoga a quelle precedenti, per eventuali considerazioni si rinvia alla C.M. 14/2017.