Il tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali è fissato nella misura dello 0,213% per il periodo dal 13 gennaio 2019 al 12 luglio 2019 e si applica solo alle facilitazioni di pagamento inerenti la fiscalità interna. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Dogane richiamando il decreto del Mef pubblicato in G.U. in data 3 aprile 2019
L'attuale disciplina in materia doganale dispone che, su richiesta dell’operatore, il ricevitore della dogana consente il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di 30 giorni. Può essere autorizzata una dilazione di tale termine fino ad un massimo di 90 giorni in totale.
Il pagamento differito dei diritti doganali effettuato successivamente al periodo iniziale di trenta giorni comporta l’obbligo della corresponsione di un interesse il cui saggio deve essere fissato ogni sei mesi con decreto del Mef.
Con il D.M. 22 marzo 2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019) il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fissato la misura dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali per il periodo 13 gennaio 2019 - 12 luglio 2019.
Il tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali è fissato nella misura dello 0,213% per il periodo dal 13 gennaio 2019 al 12 luglio 2019.