Nell’ambito dei vari chiarimenti forniti dalla C.M. 8/2019 sulle novità fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2019 vi sono alcune che interessano gli Enti del Terzo Settore.
La legge di bilancio 2019 ha introdotto una specifica disposizione normativa nell’art. 79, del D.lgs. 117/2017 (di seguito Codice), che prevede quanto segue:
I settori di attività interessati dalla predetta agevolazione sono quelli previsti dall’art. 5 del Codice e cioè:
SETTORI DI ATTIVITA' |
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Interventi e prestazioni sanitarie |
Prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14/02/2001 |
Dal punto di vista soggettivo, la nuova disposizione si riferisce
È opportuno rilevare che poiché il co. 1, art. 79, del Codice, prevede che agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni del titolo X del medesimo Codice e quelle del titolo II del TUIR, in quanto compatibili, ne deriva che la norma prevista dalla legge di bilancio 2019 trovi applicazione anche verso tali soggetti purché si rispettino le seguenti condizioni:
CONDIZIONI DA RISPETTARE |
Gli enti risultino iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (ancora da istituire |
Reinvestimento totale degli utili nella attività contemplate dalla norma |
Non venga deliberato alcun compenso per gli organi amministrativi |
Rispetto dei requisiti richiesti per il possesso e mantenimento della qualifica di ente del Terzo settore |
L’agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2019: