Il Cndcec con la circolare pubblicata lo scorso 14 marzo ha chiarito che per quanto attiene le modalità e i requisiti di nomina a curatore, commissario giudiziale, liquidatore e attestatore troverà applicazione fino al 15 agosto 2020 e per le procedure ancora pendenti a quella data, l’art. 28 della Legge Fallimentare.
Entrata in vigore nuovo “Codice della crisi”
Nella Serie generale n. 38, del 14 febbraio 2019, è stato pubblicato il D.lgs 14/2019 contenente il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge delega 155/2017.
L’art. 389 del D.Lgs 14/2019 (Codice della Crisi) detta il regime di entrata in vigore delle disposizioni ivi contenute, distinguendo tra quello di entrata in vigore del Codice nel suo complesso e quello di alcune specifiche disposizioni.
Il nuovo codice, in forza del comma 1 del citato art. 389, entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione in G.U. e, dunque, il prossimo 15 agosto 2020.
Accanto al regime di entrata in vigore generale valevole per tutte le disposizioni, si distingue, un regime riservato soltanto ad alcune norme; e segnatamente agli artt. 27, comma 1, 3501, 356, 357, 359, 3632, 364, 3663, 375, 377, 378, 3794, 385, 386, 387 e 3885.
Nello specifico, tali disposizioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. del Codice della Crisi (e, dunque, lo scorso 16 marzo 2019). La disciplina transitoria è poi dettata nel successivo art. 390 del Codice.
In base al comma 1 di quest’ultima disposizione, i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e per le proposte di concordato fallimentare, per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositate prima dell’entrata in vigore del Codice (dunque prima del 15 agosto 2020) sono definiti secondo le disposizioni della vigente Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) e della Legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (Legge 27 gennaio 2012, n. 3).
Inoltre, la disciplina di cui alla vigente Legge Fallimentare e alla Legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento continuerà ad applicarsi, in forza di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 390, alle procedure suindicate ancora pendenti alla data del 15 agosto 2020 e alle procedure che conseguono dalla definizione dei ricorsi o delle domande che devono essere definite secondo la “vecchia disciplina”.
Ne consegue che le procedure che si apriranno (tenendo in considerazione la data di presentazione del relativo ricorso) fino al 15 agosto 2020 o che, a quella data, risulteranno ancora pendenti, resteranno disciplinate, in ogni caso, fino alla loro chiusura, dalle norme dettate dalla vigente Legge Fallimentare e dalla Legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Nomina curatore
Alla luce di quanto sin qui esposto il Cndcec con la circolare pubblicata lo scorso 14 marzo ha affermato che troverà applicazione, fino al 15 agosto 2020 e per le procedure ancora pendenti a quella data, l’art. 28 della Legge Fallimentare per quanto attiene le modalità e i requisiti di nomina a curatore, commissario giudiziale, liquidatore e attestatore.
Tale ultima conclusione non muta nemmeno alla luce del fatto che, l’art. 356 del Codice rubricato “Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza”, entra in vigore sin da subito, ovverosia a partire dal 16 marzo 2019.
Il regime di entrata in vigore, per così dire, anticipato al 16 marzo scorso non si applica, infatti, alle norme che disciplinano le modalità di nomina.
Ad esempio, l’art. 125 del Codice che “rinvia” all’art. 356 del Codice, ai fini della nomina a curatore nella nuova procedura di liquidazione giudiziale, non entra in vigore immediatamente, ma segue il regime ordinario di entrata in vigore al 15 agosto 2020.
Inoltre, la norma istitutiva dello stesso albo (art. 356 del Codice), che formalmente è entrato in vigore il 16 marzo, non potrà comunque trovare concreta applicazione fintanto che non venga emanato il regolamento che ne disciplina il relativo funzionamento.
Il successivo art. 357 del Codice, infatti, rimette ad un decreto del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3 della legge n. 400/1988 entro il 1° marzo 2020, il compito di determinare le regole di funzionamento dell’albo.
Il suddetto regolamento dovrà, infatti, stabilire le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione all’albo nonché le modalità di esercizio da parte del Ministero della giustizia del potere di vigilanza sugli iscritti. Il decreto dovrà, infine, stabilire il contributo da versare ai fini dell’iscrizione e del suo mantenimento.
Appare evidente, quindi, che l’albo, istituito a partire dallo scorso 16 marzo 2019, è destinato a non essere attivato fino all’adozione del decreto che ne disciplina il relativo funzionamento.