L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 3 del 2018, ha chiarito che:
Per quanto attiene il datore di lavoro, ai fini Irpef/Ires non sono applicabili le limitazioni di deducibilità di cui all’art. 109 c. 5 TUIR, relativamente alla spesa sostenuta dal datore di lavoro per la gestione dei predetti servizi.
Infine, per quanto riguarda l’IVA, trovano applicazione le aliquote ridotte del 4% (erogazione del servizio mensa, ivi inclusa la somministrazioneerogata tramite apposita convenzione da un pubblico esercizio) o del 10% (somministrazione di alimenti e bevande in generale).
Commento
In sostanza, l'Agenzia dimostra di assimilare l'utilizzo del telefonino a quello di una "card elettronica" (anch'essa esclusa dal regime dei cd. "ticket restaurants" di cui al DM n. 122 del 7/06/2017) come aveva chiarito la RM 63/E del 17 maggio 2005. In tale occasione, l'Agenzia aveva ritenuto e l'utilizzo delle card dotate di apposito badge elettronico dovesse essere assimilato ad una "somministrazione diretta" nel caso in cui:
In presenza di tali caratteristiche, l’Agenzia ha affermato che l’utilizzo delle carte elettroniche (ed ora anche delle "App"):
con la conseguenza che le prestazioni rese attraverso esse non concorrono mai alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal valore del pasto fruito.