Con il Provv. del 20/09/2018 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per l’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo Iva denominato AGI/1.
Il modello, disponibile sul sito internet delle Entrate, serve anche per comunicare le altre opzioni (nonché le relative variazioni) previste dalla disciplina del Gruppo Iva.
Dopo la presentazione del modello, al Gruppo viene attribuito un proprio numero di partita Iva, a cui è associato ciascun partecipante, da riportare in ogni dichiarazione, atto o comunicazione relativi all’applicazione dell’Iva.
Il modello serve anche per comunicare:
- le opzioni contabili
- l’inclusione o l’esclusione di un partecipante
- il subentro di un nuovo rappresentante
- la variazione della denominazione del Gruppo o delle attività esercitate, indicate in sede di opzione
- la revoca dell’opzione, che opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al Gruppo
- la cessazione del Gruppo, nel caso in cui venga meno la pluralità dei soggetti partecipanti.
Il modello deve essere presentato dal rappresentante del Gruppo.
Questa la tempistica da rispettare per la presentazione del modello:
- esercizio dell’opzione o della revoca - dal 1º gennaio al 30 settembre (in questo caso, l’opzione o la revoca hanno effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo) - dal 1º ottobre al 31 dicembre (in questo caso, l’opzione o la revoca hanno effetto a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo) - in sede di prima applicazione, se il modello viene presentato entro il 15 novembre 2018, il Gruppo ha efficacia dal 1° gennaio 2019
- opzioni contabili - entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui ha effetto la costituzione del Gruppo; le opzioni contabili hanno effetto a decorrere dalla stessa data di efficacia dell’opzione per la costituzione del Gruppo
- inclusione/esclusione partecipante - nel caso di ingresso di soggetti precedentemente esclusi dal Gruppo, entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui si sono instaurati i vincoli finanziario, economico e organizzativo (tali soggetti partecipano al Gruppo a decorrere dall’anno successivo a quello in cui i vincoli si sono instaurati); nel caso di cessazione dalla partecipazione al Gruppo da parte di uno o più soggetti partecipanti, entro trenta giorni dalla data in cui si è verificato l’evento
- subentro rappresentante - la sostituzione deve essere comunicata da quest’ultimo entro trenta giorni e ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante; se il precedente rappresentante non cessa di partecipare al Gruppo, la sostituzione ha effetto dalla data di ricezione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle entrate
- variazione dati - entro trenta giorni dalla data in cui si è verificato l’evento
- cessazione - entro trenta giorni dalla data in cui si è verificato l’evento.
Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, deve essere presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.