Isa approvati - Il D.M. 23.03.2018 ha approvato 67 indici di affidabilità fiscale così suddivisi:
- 29 riguardanti il commercio,
- 8 relativi alle professioni,
- 17 per l’area dei servizi
- 15 per il comparto manifatturiero.
L’individuazione delle attività alle quali si applica l’indicatore varia sulla base del codice attività del contribuente. Nel D.M. per ciascun indice approvato sono indicati i corrispondenti codici attività.
Cause di esclusione – Sono comunque previste delle cause di esclusione, evidentemente mutuate dalla "vecchia" disciplina degli Studi di settore. Ricordiamo infatti che l’articolo 9-bis c. 7 D.L. 50/2017 aveva previsto le seguenti cause di esclusione:
- inizio o cessazione dell'attività nel periodo di imposta
- presenza di una situazione di non normale svolgimento dell'attività
- aver dichiarato nel periodo di imposta ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o di revisione dei relativi indici.
Il DM in argomento pone in primo luogo il limite massimo per l’applicazione degli Isa pari ad €. 5.164.569 (al pari degli Studi di settore)
Inoltre introduce, coerentemente col citato art. 9-bis c. 7 DL 50/2017, ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli indici. In particolare ha previsto che i 69 Isa approvati non si applichino nei confronti dei seguenti contribuenti:
- Regimi agevolati: contribuenti in regime forfetario o contribuenti in regime dei minimi
- Multiattività: contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività "secondarie" (non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente) superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati
- Terzo settore: enti non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 117/2017
- Volontariato e APS: organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del D.lgs. 117/2017
- Imprese sociali: di cui al D.lgs. 112/2017
- Coop/consorzi: società cooperative, società consortili e consorzi laddove operino esclusivamente a favore delle imprese socie/associate; società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Tali tipologie di soggetti, quindi, in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’annualità 2018, non saranno interessate dall’applicazione degli Isa.
Note Tecniche e Metodologiche - Le note tecniche e metodologiche, allegate al decreto in commento contengono:
- gli elementi rilevanti ai fini dell’analisi dei Modelli organizzativi di business (Mob)
- le tabelle dei coefficienti, la lista delle variabili, nonché le matrici per l’applicazione dei 69 indici sintetici di affidabilità fiscale
- gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del coefficiente individuale, che partecipa alla stima dei ricavi, dei compensi e del valore aggiunto
- gli elementi rilevanti ai fini delle analisi territoriali
- gli elementi necessari per la descrizione della metodologia utilizzata per la costruzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Regime premiale – Il Decreto prevede poi che, sulla base degli indici approvati,
- viene espresso, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente
- anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale previsto al comma 11 dell'art. 9-bis DL n. 50/2017.
Adeguamento - Il programma informatico realizzato dall'Agenzia, per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (un "nuovo Gerico", in sostanza):
- segnala il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili
- consente al contribuente di segnalare la presunta inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall'Agenzia delle entrate, attraverso l'inserimento dei dati ritenuti corretti dal contribuente stesso.
Per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell'art. 9-bis DL 50/2017, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.
Esclusione studi di settore – Da ultimo il decreto ha previsto che, sulla base di quanto disposto dal comma 18 dell’articolo 9-bis del Dl 50/2017:
- contestualmente all’applicazione degli Isa
- cesseranno di produrre effetti le disposizioni normative e regolamentari relative all’applicazione di parametri e studi di settore.
Pertato, gli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo che saranno interessati dagli Isa non saranno più soggetti all’applicazione degli studi di settore e dei parametri.
ATTENZIONE: tali contribuenti rimarranno, comunque, tenuti alla compilazione di un "allegato" al Mod. Redditi del tutto analogo ai "vecchi" Studi di settore.
Una veloce supervisione delle Note Tecniche e Metodologiche (circa 3.000 pagine!) fa comprendere, infatti, come:
*) risulti mutuata la massima parte degli INE e degli Indicatori di Coerenza già previsti negli Studi di settore
*) pertanto è presumibile che i dati richiesti saranno del tutto in linea con quelli attualmente necessari per la compilazione dei modelli degli studi di settore.