Con la risoluzione 140 del 15.11.2017, l’Agenzia delle entrate, richiamando le indicazioni già fornite dalle sezioni unite della Cassazione (cfr sentenza, 28162/2008), EVIDENZIA che:
Tale circostanza non è priva di effetti sulle modalità di estinzione dell’obbligazione tributaria e, in particolare, sulla compensazione.
Evidenzia l'Agenzia, allineandosi alla giurisprudenza espressasi in argomento, che l’estinzione per compensazione del debito d’imposta:
Ne deriva, dunque, che nell’accollo del debito d’imposta altrui, in assenza dei requisiti appena descritti (a cominciare dalla mancanza di identità soggettiva tra titolare del debito e del contrapposto credito che si vorrebbe utilizzare per estinguerlo) la compensazione non può avere luogo.