il DDL di bilancio dovrebbe finalmente risolvere l'annosa questione dosulla corretta tassazione degli atti presentati alla registrazione e sull’individuazione della misura dell’imposta da applicare alla registrazione di atti che possono sottendere alla realizzazione di un’operazione complessa.
La modifica è volta a dirimere alcuni dubbi interpretativi sorti in merito alla portata applicativa dell’art. 20 del DPR 131/1986 (TUR), rubricato ‘interpretazione degli atti’.
In alcune sentenze è stata riconosciuta una valenza antielusiva all’articolo 20 del TUR, mentre altre sentenze hanno ritenuto di dover procedere alla riqualificazione delle operazioni poste in essere dai contribuenti, attraverso il perfezionamento di un atto o di una serie di atti, facendo ricorso ai principi sanciti dall’articolo 20 del TUR; secondo tale tesi interpretativa, la riqualificazione può essere operata, dunque, senza dover valutare il carattere elusivo dell’operazione posta in essere dai contribuenti.
La norma introdotta è volta:
non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell’atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote).