La deduzione dal reddito complessivo degli oneri costituiti dalle "spese mediche e di assistenza specifica per grave e permanente inabilità", consentita dall'art.10 comma 1 lett. b) d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, richiede necessariamente che il contribuente proceda alla presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché solo da essa può risultare quale sia il "reddito complessivo" lordo, sul quale operare la deduzione degli oneri ammessa dal citato art.10.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 25904 dello scorso 31 ottobre con cui ha rigettato il ricorso di un pensionato che aveva presentato istanza di rimborso di un’eccedenza Irpef versata dagli anni 1997 al 2001.