Con la Circolare n 29 del 19.10.2017 il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha fornito ulteriori istruzioni operative in ordine alle modalità ed ai termini di adempimento degli obblighiin materia di formazione continua dei revisori legali
Gli obblighi della formazione professionale continua in capo ai revisori possono essere assolti attraverso tre canali:
A) la formazione diretta offerta dal Ministero dell’economia e delle finanze tramite piattaforme digitali, accessibili per via telematica, o in convenzione con altri soggetti;
B) la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici o privati che, in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge, abbiano ottenuto l’accreditamento dal Ministero dell’economia e delle finanze;
C) il riconoscimento dei crediti acquisiti dai professionisti iscritti agli Ordini e della formazione organizzata all’interno delle società di revisione a favore di collaboratori e responsabili della revisione.
I canali predetti non devono intendersi necessariamente alternativi, ma possono, anzi, essere utilizzati anche in modo complementare, consentendo al revisore di orientarsi tra i vari corsi proposti alla luce dell’intera offerta formativa e di partecipare a quelli più adatti alla propria esperienza professionale ed alle proprie necessità.
L’offerta formativa del Mef prevede un rilascio graduale dei 20 moduli multimediali, ciascuno corrispondente ad un credito formativo. Tutti i moduli sono corredati, a scopo ricognitivo, da un test finale di autovalutazione e di verifica dell’apprendimento. In fase di prima apertura, la piattaforma per la formazione a distanza include 7 moduli già accessibili (6 caratterizzanti ed 1 non caratterizzante). Gli ulteriori moduli formativi saranno resi disponibili con due successivi rilasci, a partire dalla fine del mese di ottobre ed entro il mese di novembre dell’anno corrente, in modo da colmare l’intero obbligo formativo annuale richiesto per il 2017.
Per l’anno 2017, si sono evidentemente resi necessari interventi di natura straordinaria per l’impianto e la messa in esercizio del sistema di formazione continua che hanno per lo più trovato finalizzazione nel secondo semestre dell’anno. Tenuto conto, in fase di avvio, delle difficoltà manifestate dagli enti formatori in relazione alla concentrazione degli eventi formativi nel solo ultimo trimestre dell’anno in corso, e ritenendo che tale limitazione possa comportare effetti potenzialmente distorsivi sulla scelta degli argomenti e dei corsi da frequentare privilegiando quelli immediatamente disponibili, il Dipartimento è dell’avviso che possa essere consentito l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo all’anno in corso entro certi margini di elasticità. A tal fine, saranno ritenuti utili - ai fini della maturazione dei 20 crediti richiesti dalla legge - tutti i corsi e gli eventi formativi erogati dai canali di formazione autorizzati che si siano svolti entro il 31 dicembre 2018, purché conformi al Programma ministeriale 2017. È evidente che tale elasticità non è concepita, né potrebbe riprodurne gli effetti, come proroga di un adempimento normativamente previsto che solo una disposizione di rango primario potrebbe contemplare. Ciò comporta che anche per l’anno 2018 il revisore legale è tenuto ad adempiere all’obbligo formativo, in modo autonomo rispetto ai crediti da maturare nell’ambito della formazione 2017, in conformità ai contenuti del Programma annuale di formazione 2018 che il Ministero si appresta ad approvare. In particolare, si sottolinea che l’elasticità dei termini consentita in relazione al 2017 e in ragione delle difficoltà rappresentate a questo Ministero nella fase di avvio del sistema ha carattere eccezionale.