Tar Lazio, sez. II ter, ord. caut., 18 ottobre 2017, n. 5442
Il Tar Lazio ha respinto la domanda di Airbnb Ireland Unlimited Company e Airbnb Payments Uk Limited per la sospensiva del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, con la quale sono state disposizioni di attuazione dell'art. 4, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, disciplinando tra l’altro l’obbligo, in capo agli intermediari, di versare al fisco una ritenuta sui canoni delle locazioni brevi.
Il Tar, pur riservandosi di approfondire alcune questioni di rilevanza anche comunitaria, ha comunque avuto modo di chiarire che le misure in contestazione “non si palesano discriminatorie laddove esse ragionevolmente si applicano, per la parte relativa agli obblighi di versamento, solo agli intermediari che intervengono nel pagamento del canone di locazione”. Ha aggiunto che sul piano della comparazione tra i diversi interessi pubblici e privati coinvolti appare comunque “prevalente l’interesse pubblico al mantenimento degli effetti del provvedimento in esame, al quale peraltro gli altri operatori del mercato si sono già adeguati”.