Con nota del 26 settembre 2017, relativa ai benefici fiscali sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che:
- l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
- l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto ex D.Lgs. n. 422/1997; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario;
- l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti aventi diritto presentano l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti entro il termine del 31 ottobre 2017.