Con il provvedimento 21 giugno 2017 l'Agenzia delle Entrate ha definito la misura percentuale massima del credito d’imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, istituito dall’articolo 1, comma da 91 a 94, della lL. di Stabilità per il 2015.
La misura percentuale massima del credito d’imposta spettante è pari al 100 per cento dell’importo richiesto, risultante dalle domande validamente presentate nel 2017.
Il credito d'imposta è fruibile in compensazione, a partire da oggi 22.06.2017 tramite modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In caso contrario, l'operazione viene scartata.
Per l'utilizzo in compensazione del credito, nella sezione "Erario" del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba restituire l'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"), va indicato il codice "6867", istituito con la risoluzione 48/2016. Nel campo "anno di riferimento" deve essere riportato l'anno di attribuzione del credito.