Il reddito d’inclusione quale misura di contrasto alla povertà intesa come impossibilità di disporre di beni e servizi necessari alla conduzione di una vita dignitosa e dell’esclusione sociale.
Nella seduta del 09/06/2017 il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo di attuazione della legge delega sulla povertà (L. 33/2017). La misura in questione, che costituisce una prosecuzione della SIA (sostegno per l’inclusione attiva) e dell’ASDI (assegno di disoccupazione), interventi questi ultimi destinatari ad essere sostituti da quello in commento, prevede un sostegno economico, erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica, che può essere utilizzata anche per il pagamento delle utenze elettriche e del gas e per effettuare acquisti presso negozi alimentari, supermercati, farmacie e parafarmacie, accompagnato da servizi personalizzati per l’inclusione sociale e lavorativa che hanno la finalità di superare le condizioni di povertà. I destinatari del beneficio sono costituiti da nuclei familiari di cittadini italiani, comunitari e stranieri, questi ultimi con permesso di soggiorno e residenza in Italia da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda, con:
I componenti del nucleo familiare non devono essere percettori di prestazioni di sostegno al reddito e non devono essere in possesso di veicoli, la cui immatricolazione è avvenuta nei 2 anni precedenti la richiesta, fatta eccezione per le persone disabili, navi o imbarcazioni da diporto.
I requisiti economici richiesti al nucleo familiare per l’accesso al beneficio sono legati al valore dell’ISEE e alle sue componenti patrimoniali a reddituali. A tal fine, i valori di riferimento sono i seguenti:
Il beneficio economico, concesso per un massimo di 18 mesi e rinnovato per 12 mesi, dipende dalla differenza tra il reddito familiare, considerato al netto delle spese di affitto (con un massimo di € 7.000 e con l’incremento di € 500 per ogni figlio successivo al secondo) e del 20% del reddito di lavoro dipendente (con un massimo di € 3.000), e la soglia reddituale d’accesso. Il beneficio, comprensivo di eventuali altre prestazioni diverse dall’indennità di accompagnamento, per ogni nucleo familiare non può essere superiore al valore dell’assegno sociale annuo di € 5.824, che rapportato a mese corrisponde a € 485.
NUMERO DI COMPONENTI |
SOGLIA |
SOGLIA AL 75% |
SCALA DI |
BENEFICIO |
IL NUCLEO FAMILIARE |
ACCESSO |
(prima applicazione) |
EQUIVALENZA |
MENSILE |
1 |
€ 3.000 |
€ 2.250 |
1 |
€ 187,50 |
2 |
€ 4.710 |
€ 3.533 |
1,57 |
€ 294,38 |
3 |
€ 6.120 |
€ 4.590 |
2,04 |
€ 382,50 |
4 |
€ 7.380 |
€ 5.535 |
2,46 |
€ 461,25 |
5 |
€ 8.550 |
€ 6.413 |
2,85 |
€ 485,41 |
Gli enti destinatari della domanda sono il Comune che, ricevuta la stessa effettua le verifiche sulla cittadinanza e residenza, provvede all’invio all’Inps che, previa verifica positiva del possesso degli ulteriori requisiti, provvede al riconoscimento del beneficio. Il pagamento è subordinato alla sottoscrizione del progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa avviato dal Comune.