I titolari di diritti reali sui fabbricati che possiedono i requisiti di ruralità avevano l’obbligo di dichiararli al Catasto Edilizio Urbano entro il 30 novembre 2012, mentre per i fabbricati che possedevano in passato i requisiti di ruralità, successivamente persi, la dichiarazione in catasto andava presentata entro 30 giorni dalla data di perdita dei requisiti.
SITUAZIONE PREGRESSA
L’obbligo di iscrizione nel Catasto fabbricati (in luogo del catasto terreni), finalizzato ad aggiornare la reale situazione dei fabbricati esistenti in Italia (con la conseguente attribuzione di rendita catastale ed assolvimento delle relative imposte, in particolar modo dell’IMU) è stato disposto da numerosi provvedimenti in passato, per ultimo il DL 201/2011 (decreto Salva Italia). Numerosi sono stati anche i provvedimenti che prevedevano una sanatoria per la emersione spontanea di tali fabbricati.
Anche di recente, con Comunicato stampa del 16/01/2017, l’Agenzia delle Entrate comunicava la messa a disposizione di una apposita procedura telematica per la verifica dei fabbricati rurali che risultavano ancora censiti nel Catasto terreni e, dunque, ancora privi di una autonoma rendita catastale, ottenuti tramite una complessa opera di verifica sul territorio. Il comunicato sollecitava i contribuenti all’adempimento spontaneo, potendo fruire del ravvedimento operoso.
SITUAZIONE ATTUALE
Per coloro che non avessero regolarizzato la propria posizione, facendo emergere tali fabbricati, l'Agenzia procederà nelle prossime settimane a sollecitare nuovamente la regolarizzazione spontanea, inviando, tramite il servizio postale, un avviso bonario ai proprietari dei circa 800mila fabbricati rurali, o loro porzioni, censiti al Catasto Terreni e da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano. L’avviso bonario consentirà a ciascun soggetto di conoscere la propria posizione e verificare quali immobili sono soggetti all’obbligo di dichiarazione.
I proprietari che aderiscono agli avvisi dell’Agenzia, presentando una dichiarazione di aggiornamento catastale, potranno beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che, ad esempio, si riducono da un importo compreso tra € 1.032 e € 8.264 ad un importo di € 172 (pari ad 1/6 del minimo). In assenza della dichiarazione, le Direzioni Provinciali/Uffici Provinciali - Territorio dell’Agenzia delle Entrate procederanno all’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge e all’accertamento in sostituzione del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso.