Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 03.05.2017 sono dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di una partita IVA attiva e della dichiarazione ai fini IVA per l’anno d’imposta 2015, che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione ai fini IVA per l’anno d’imposta 2016 o la presentazione della stessa ma con la compilazione del solo quadro VA.
L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata – attivati dai contribuenti. La stessa comunicazione è consultabile, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”.
Gli elementi e le informazioni comunicate forniscono al contribuente dati utili al fine di presentare la dichiarazione IVA entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2016 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 28 febbraio 2017, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta.
Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.