Tutti i contenuti
Notizie Flash 03/05/2017

Depositi IVA: ulteriori chiarimenti dell'Agenzia

Depositi IVA: ulteriori chiarimenti dell'Agenzia

Con la risoluzione n. 55/E del 3 maggio 2017, l'Amministrazione Finanziaria fornisce una serie di chiarimenti interpretativi su alcune questioni relative ai depositi IVA alla luce delle  recenti modifiche normative. L’interpello è formulato da una società svizzera (con rappresentante fiscale in Italia), tra i cui fornitori vi è una società appartenente allo stesso gruppo multinazionale. Quest’ultima società, in particolare, gestisce un deposito Iva, all’interno del quale vengono introdotte materie prime e semilavorati di natura e provenienza geografica diversa (si tratta, nello specifico, di prodotti petroliferi). Tutte le introduzioni (sia quelle eseguite in funzione di transazioni commerciali sia quelle che rappresentano immissioni in libera pratica) sono effettuate in nome e per conto della società che gestisce il deposito Iva.
Le estrazioni dei beni vengono effettuate secondo canali e modalità diverse (via mare, via terra, via oleodotti).

Nel quadro descritto, la società istante formula una serie di quesiti, per ognuno dei quali l'Agenzia fornisce dettagliata risposta.

Nel caso in cui colui che estrae la merce dal deposito Iva, per commercializzarla o utilizzarla in Italia, sia un soggetto diverso da colui che l’ha introdotta a monte, poiché la merce, durante la permanenza nel deposito, è stata ceduta:

  • quali sono le corrette modalità di assolvimento dell’Iva?
  • è necessario o meno tenere traccia della provenienza dei beni introdotti nel deposito e, conseguentemente, versare materialmente l’imposta afferente ai soli beni che, ai tempi dell’introduzione, originavano dall’Italia.
L'individuazione della corretta modalità di estrazione e, quindi, della modalità di assolvimento dell’Iva (versamento diretto o inversione contabile) è collegata all’operazione con la quale il bene è stato introdotto nel deposito, a nulla rilevando le successive cessioni di cui il bene eventualmente è stato oggetto durante il periodo di permanenza nel deposito, fermo restando che la base imponibile è comunque costituita dal corrispettivo o valore dell’ultima di tali cessioni.
Pertanto, anche nel caso in cui i beni introdotti siano ceduti a terzi nel corso della loro permanenza nel deposito, l’Iva da versare tramite F24, da parte di colui che procede all’estrazione, deve essere calcolata applicando il valore percentuale dei beni (nel caso di specie, delle materie prime) di provenienza italiana introdotti nel deposito al corrispettivo o valore pattuito per l’ultima cessione effettuata prima dell’estrazione.
  •  il criterio da utilizzare per il calcolo della base imponibile dell’Iva dovuta in relazione ai beni estratti dal deposito
  •  la tempistica e le modalità delle eventuali rettifiche in aumento o in diminuzione della base imponibile, correlate a una variazione dei prezzi delle merci.
n ordine al primo aspetto, l’Agenzia innanzitutto ricorda che, per i beni estratti da un deposito Iva, la base imponibile è data dal corrispettivo o valore relativo all’operazione non assoggettata all’imposta per effetto dell’introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all’ultima di tali cessioni.
Le nuove disposizioni hanno introdotto due modalità di estrazione dei beni dal deposito Iva, ossia il versamento diretto mediante F24 e l’inversione contabile, che si differenziano a seconda dell’operazione mediante la quale il bene è stato introdotto nel deposito (rispettivamente, acquisto nazionale e acquisto intracomunitario/immissione in libera pratica). In virtù di ciò, il soggetto che procede all’estrazione deve individuare l’operazione con cui i beni sono stati introdotti nel deposito per poter correttamente determinare le modalità di versamento dell’Iva dovuta.
Peraltro, nel caso oggetto dell’interpello in esame, tale individuazione, secondo quanto sostenuto dalla società istante, è materialmente impossibile, in quanto i beni di cui si tratta sono materie prime, le quali, una volta introdotte nel deposito, subiscono un processo di lavorazione (raffinazione) che porta a generare prodotti finiti di diversa natura. Sulla base di tale assunto, la società, come metodologia di calcolo da adottare per individuare l’origine del prodotto estratto, propone di utilizzare un criterio di allocazione proporzionale del valore imponibile delle merci italiane sull’output complessivo di produzione, determinato in funzione delle quantità, senza tenere conto di alcun tipo di ponderazione legata al valore commerciale dei beni estratti.

Sul punto, l’Agenzia ricorda innanzitutto che lo strumento dell’interpello ordinario, non potendo avere a oggetto accertamenti di tipo tecnico, non si presta a verificare concretamente la bontà dello schema proposto. Tuttavia, sulla base di quanto rappresentato dall’istante e facendo leva su esigenze di semplificazione degli adempimenti, l’amministrazione ritiene che la metodologia di calcolo proposta possa essere astrattamente idonea per il calcolo della base imponibile. Pertanto, l’importo del versamento da effettuare con F24 per l’estrazione dei prodotti dal deposito può essere individuato applicando al corrispettivo pattuito per l’estrazione la percentuale di beni di provenienza italiana comunicata all’atto dell’estrazione. Alla restante somma sarà applicabile il meccanismo del reverse charge.
 
Con riferimento al secondo aspetto del quesito (relativo alle rettifiche di valore), la società istante fa presente che i corrispettivi/valori dei beni introdotti in deposito possono subire variazioni tra il momento dell’introduzione e quello della successiva estrazione in quanto, trattandosi di prodotti petroliferi, gli stessi sono soggetti alle fluttuazioni dei listini, con riflessi anche sul corrispettivo pattuito per l’estrazione.
Al riguardo, l’Agenzia osserva che, se il corrispettivo viene variato in un momento successivo all’estrazione, sorge in capo a colui che estrae i beni dal deposito l’obbligo di effettuare la variazione in aumento, se il differenziale è positivo, ovvero, il diritto di effettuare la variazione in diminuzione, se il predetto dato è negativo.. La modalità di rettifica, infine, seguirà la modalità con cui è stata assolta l’Iva in fase di estrazione. 
La società istante, infatti, chiede se sia possibile scomputare dal versamento (mediante F24) dell’imposta dovuta e relativa all’estrazione di beni (con utilizzazione o commercializzazione nel territorio italiano) il credito Iva proveniente dalla liquidazione periodica. l’Agenzia esclude tale possibilità, affermando che il soggetto che estrae dal deposito un bene per il quale sia applicabile la procedura del versamento diretto (mediante F24) dell’imposta dovuta non possa scomputare dal versamento stesso il credito Iva proveniente dalla liquidazione periodica.
 A chi deve ssere indirizzata la lettera di intento nel caso in cui il soggetto che estrae i beni dal deposito (per l’utilizzazione e commercializzazione nel territorio italiano) si qualifichi quale esportatore abituale e voglia spendere il proprio plafond al fine di non dover versare l’Iva dovuta mediante modello F24. L’Agenzia ricorda che l’esportatore abituale deve compilare una dichiarazione d’intento per ogni singola estrazione, indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito, trasmettere telematicamente la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e acquisire la relativa ricevuta telematica. La dichiarazione, insieme alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia, deve essere consegnata al gestore del deposito, che procede a riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione.

 

File allegati:
Articolo
Tool Applicativi 05/02/2020
Sabatini - Ter - Determinazione del credito d'imposta (2023)
Il tool determina (anche alla luce delle FAQ pubblicate sul sito del MISE, ora Mimit): l'entità del contributo cd. "Nuova Sabatini (o "Sabatini-ter") sia in relazione ai contratti di finanziamento (mutuo) che di leasing per l'acquisto dei beni strumentali ammessi.
Videoconferenze Master 30/05/2024
Le novità delle dichiarazioni dei redditi 2024: dalla Flat Tax incrementale al Concordato Preventivo biennale
Videocorso del: 30 Maggio 2024 alle 10.00 - 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 221572 Accreditato ODCEC Patti (Me) - (crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatori: Dott. Ernesto Gatto Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell'inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu "partecipa al webinar" (nell'e-mail) qualche minuto prima dell'inizio.
Videoconferenze Master 09/05/2024
Delega Riforma del Fisco: Stato di attuazione
Videocorso del: 09 Maggio 2024 alle 10.00 - 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 219284 Accreditato ODCEC Patti (Me) - (crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatori: Dott. Ernesto Gatto Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell'inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu "partecipa al webinar" (nell'e-mail) qualche minuto prima dell'inizio.
L’evoluzione della Giurisprudenza 24/04/2024
Dichiarazione fraudolenta: non sussiste se l’operazione è effettuata con una società operativa
Può essere assolto dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti l’amministratore che fa si affari con una società sospetta ma che è di sicuro operativa. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con sentenza 16442 del 19 aprile 2024, ha accolto il ricorso dell’imputato che rivendicava il verdetto con il quale la Ctr aveva annullato gli accertamenti.
Fisco passo per passo 24/04/2024
ISA 2024 - definito il regime premiale per l'anno di imposta 2023
Con il Provv. del 23/04/2024 l’Agenzia ha provveduto ad aggiornare i requisiti per l’accesso al cd. regime premiale per i soggetti tenuti all’applicazione degli ISA 2024. Come noto, l’art. 9-bis, co. 11, del D.L. 50/2017, prevede una serie di benefici: per i soggetti ISA, e cioè: per i titolari di partita Iva (imprese o professionisti) che non presentano una causa di esclusione (a nulla rilevando se il modello vada comunque presentato ai fini statistici, come avviene, ad esempio, per le cd.
Fisco passo per passo 24/04/2024
Certificazione dei corrispettivi – no alla conservazione di un file riepilogativo in luogo dei biglietti di trasporto
Fisco passo per passo 24/04/2024
Società non operative: possibile disapplicazione in caso di contratto di rent to buy (causa Covid)
Quesiti23/04/2024
Aliquota Iva agevolata su lavori ristrutturazione edilizia
Buonasera, una società a responsabilità limitata la cui attività esercitata sarà la gestione di struttura turistico ricettiva (ateco 55.20.51) sta eseguendo dei lavori di ristrutturazione sugli immobili di proprietà, giusta Scia comunale per mutamento di destinazione d'uso di edifici anche realizzato con opere di cui all'art. 118 comma 1L.R Umbria n. 1/2015 (opere in edilizia libera), la variazione della destinazione d'uso passa dalla categoria a/2, c/2, c/6 e d/6 alla categoria d/2. Si chiede se l'aliquota iva sulle fatture ricevute relative ai lavori e alle forniture possa usufruire dell'aliquota iva agevolata del 10 ai sensi dell'art. 31 lettera d) legge 457/78 (implicitamente abrogato dall'articolo 3 del dpr 380/2001).
Quesiti23/04/2024
errore quadro C comunicazione 110
Buonasera, si chiede con riguardo al modello di comunicazione Ade di cessione credito/sconto in fattura come è qualificato l'errore di tipologia di cessione a) o b). L'indicazione errata è errore formale o sostanziale Abbiamo indicato b) invece di a per una spesa 2023.
Quesiti23/04/2024
DICHIARAZIONE IVA DITTA IN LIQUIDAZIONE
Una società di persone è stata messa in liquidazione a marzo 2023. Leggendo le istruzioni per la dichiarazione Iva richiede la compilazione di 2 intercalari: uno per il periodo ante liquidazione e uno per il periodo post liquidazione.
Quesiti23/04/2024
Contratto di locazione transitorio
Buongiorno. Una persona fisica vorrebbe locare transitoriamente un immobile sito in un comune del Veneto per un periodo di 3 mesi e mezzo.
Info Flash Fiscali 077 / 2423/04/2024
Regime premiale ISA per il periodo 2023 - Incremento dei limiti
L’Agenzia ha recentemente aggiornato i requisiti per l’accesso al cd. regime premiale per i soggetti tenuti all’applicazione degli ISA 2024, recependo le novità introdotte dal decreto Adempimenti. In particolare, per quanto attiene l’esonero da apposizione del visto di conformità: a) al regime previsto l’anno scorso: punteggio ISA 2023 almeno pari a 8 o media dei punteggi degli ISA 2022 e 2023 almeno pari a 8,5 in relazione a compensazioni nel limite di . 50.000 ai fini Iva e . 20.000 ai fini dei redditi b) viene aggiunto un nuovo regime, in relazione al quale: ove si raggiunga un punteggio minimo di affidabilità almeno pari a 9 sia in relazione al periodo 2023 che quale media aritmetica dei periodi 2022 e 2023 i limiti per la compensazione sono aumentati a . 70.000 ai fini Iva ed a . 50.000 ai fini dei redditi.
Notizie Flash 23/04/2024
ISA 2024 - definito il regime premiale per l'anno di imposta 2023
Con il Provv. del 23/04/2024 l’Agenzia ha provveduto ad aggiornare i requisiti per l’accesso al cd. regime premiale per i soggetti tenuti all’applicazione degli ISA 2024. Come noto, l’art. 9-bis, co. 11, del D.L. 50/2017, prevede una serie di benefici: per i soggetti ISA, e cioè: per i titolari di partita Iva (imprese o professionisti) che non presentano una causa di esclusione (a nulla rilevando se il modello vada comunque presentato ai fini statistici, come avviene, ad esempio, per le cd.
Info Fisco 054 / 2423/04/2024
Mod 730-2024 - Quadro A – Tuttoesempi
Come di consueto, si propongono una serie di esempi di compilazione del quadro A del modello 730/2024, relativi alle fattispecie che si presentano con più frequenza, corredati di note illustrative.
L’evoluzione della Giurisprudenza 23/04/2024
Reato di omesso versamento ritenute - L’invio del 770 non sostituisce i mod. CU
Il reato di omesso versamento di ritenute, ai sensi dell'art. 10-bis del D.lgs. n. 74/2000, va ricondotto a quelle oggetto di certificazione da parte del sostituto; a tal fine, i mod. CU non possono essere sostituiti dalla presentazione del modello 770, che non rappresenta una prova dell’avvenuto rilascio delle certificazioni dei sostituti.
Info Video 23/04/2024
Flat Tax incrementale: Pubblicato il codice tributo per il versamento
Con la Risoluzione 21/E del 2024, l'Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo da utilizzare per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF. Sono state inoltre fornite direttive su come riempire correttamente il modulo F24 per effettuare il pagamento della flat tax incrementale.
Fisco passo per passo 23/04/2024
ISA - confermate le procedure per l’acquisizione delle precalcolate
Con il provv. n. 192000 del 12/04/2024, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2023 e per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, con le relative specifiche tecniche. Nello specifico, quindi, il provvedimento definisce le modalità con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023 e ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025.
Notizie Flash 23/04/2024
MIMIT - al via piano di azione Italia-Egitto su materie prime critiche
Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha incontrato al Cairo il ministro del Commercio e Industria dell’Egitto, Ahmed Samirin e il ministro del Petrolio e delle Risorse Minerarie, Tarek El-Molla. Nel contesto di rinnovato rilancio delle relazioni bilaterali tra i Paesi, il ministro Urso ha posto l’attenzione sulle sinergie relative al settore minerario e delle materie prime critiche.
Fisco passo per passo 23/04/2024
Proroga agevolazioni prima casa under 36 con impatto sul modello Redditi 2024
L'art. 3, c. 12-terdecies, L. 18/2024 (di conversione del DL 215/2023 - cd "Milleproroghe 2024") ha esteso il termine per avvalersi dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa di abitazione previste dall’art. 64, D.L. n. 73/2021 a favore dei soggetti con età inferiore ai 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro. In particolare, si stabilisce che dette agevolazioni si applicano anche nei casi in cui: entro il 31/12/2023, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione; a condizione che l’atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31/12/2024.
Fisco passo per passo 23/04/2024
Nel CDM di oggi prevista approvazione bozza decreto di revisione IRPEF e IRES
Nel CDM previsto per oggi 23/04/2024 è prevista l'approvazione di una bozza di D.lgs. contenente una revisione del regime delle imposte sui redditi Irpef e Ires. Prende, così, il via una prima attuazione della delega fiscale per i redditi da lavoro autonomo, dipendente, agrari e redditi diversi.