Con la RM 33/E del 15.03.2017 l’Amministrazione Finanziaria ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta derivante dall’abolizione dell’imposta di fabbricazione sui fiammiferi. Dopo l’abrogazione della citata imposta, è stata prevista la concessione di un credito d’imposta, per il rimborso dell'imposta di fabbricazione già assolta sui beni presenti in magazzino alla data del 31 dicembre 2014, ai soggetti, diversi dai commercianti al dettaglio, che commercializzano fiammiferi e che comunicavano entro il 31 gennaio 2015 al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la quantità e il valore delle rimanenze al 31 dicembre 2014.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno “2014”.
Per fruire del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici (ENTRATEL e FISCONLINE) messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati, sulla base delle istanze inoltrate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, contenenti i dati identificativi dei beneficiari e l’importo del credito compensabile. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito disponibile, il relativo modello F24 è scartato.