La recente sentenza della CTR Lombardia, sentenza 6725/27/2016, ha affermato nuovamente che in tutti quei casi in cui non sia necessaria l’imposizione di alcuna garanzia a carico della parte privata, la provvisoria esecutività della sentenza deve ritenersi pienamente operante.
Il recente pronunciamento è in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito, che ha negato la tesi dell’Amministrazione Finanziaria, secondo la quale la mancata emanazione del Decreto attuativo del MEF renderebbe inefficaci le “nuove” disposizioni dell’art. 69 del D.lgs.546/1992, che prevede che:
Su tale questione il giudice di merito ha più volte affermato:
L’atteso DM – Con la pubblicazione in GU del DM attuativo,più volte annunciato ma mai pubblicato, la controversa questione dovrebbe essere finalmente risolta in modo definitivo. Il principale effetto è positivo per i contribuenti che ottengono sentenze favorevoli in tema di rimborsi di imposte, condanna alle spese di lite a carico della parte pubblica o revisioni degli atti catastali. In tali casi infatti l’Ufficio deve restituire le somme richieste dal contribuente entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza o dalla presentazione della garanzia se imposta dal giudice superato il limite dei 10.000€.