La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Così la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 4376 depositata il 21.02.2017.
Secondo una prima interpretazione il legislatore, con l'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ha inteso indicare ed individuare espressamente le persone abilitate a procedere alla notificazione della cartella esattoriale. Da ciò conseguirebbe che Equitalia sia stata esclusa -per espressa volontà dal Legislatore- dall'elenco dei soggetti giuridici abilitati ad effettuare la notifica di atti tramite raccomandata postale e senza l'intervento di un soggetto qualificato ed a ciò preposto dall'Ordinamento.
Di diverso avviso la Suprema Corte, che richiama il suo consolidato orientamento e in particolare la recente sentenza n. 12351/2016, secondo la quale la notificazione della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 e succ. mod., è disciplinata dall'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602., precisando che la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento.