Con la Risoluzione 21/E del 20.02.2017, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che ai fini del credito d’imposta R&S sono agevolabili gli investimenti effettuati in un progetto di ricerca per l’esecuzione del quale si è reso necessario il ricorso anche alle prestazioni di terzi, non regolate da uno specifico contratto.
Nel caso di specie, la società istante ALFA riferisce che nell’ambito del progetto “GAMMA”, l’attività di ricerca fondamentale e industriale è stata svolta interamente da uno dei soggetti del partenariat”, mediante la progettazione di un magnete superconduttore, mentre ALFA, insieme ad soggetti dell’A.T.S., “ha sviluppato l’attività di ricerca con la realizzazione del prototipo dimostratore destinato agli esperimenti tecnologici”.
In particolare, ALFA riferisce di essersi occupata dei “componenti di controllo supervisione e diagnostica”, dei quali ha eseguito la progettazione, e di averne affidato lo sviluppo (i.e., costruzione) a soggetti terzi sulla base delle specifiche tecniche e funzionali elaborate.
L’istante ha chiesto di conoscere se gli investimenti effettuati per l’attività di progettazione e costruzione dei componenti potessero essere riconducibili nell’ambito di quelli ammissibili al “credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo” e, conseguentemente, beneficiare dell’agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate, chiesto il parere del MISE, si è espressa in senso favorevole al contribuente, riconoscendo:
Per quanto concerne i componenti del prototipo, il Mise ha ritenuto che i relativi costi sono da considerare
In merito all’imputazione temporale degli investimenti realizzati mediante le prestazioni di soggetti terzi, riconducibili, sulla scorta del parere reso dal Mise, nelle categorie di spese “ricerca extra-muros” e “competenze tecniche”, la risoluzione ricorda che i relativi costi devono considerarsi sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente.
In assenza di SAL, come nel caso esaminato, i pagamenti effettuati in acconto assumono rilevanza esclusivamente ai fini del computo degli investimenti ammissibili nel periodo di imposta in cui le prestazioni sono ultimate e non anche ai fini del computo degli investimenti pregressi per il calcolo della media di riferimento.
Quanto agli aspetti documentali, in mancanza del contratto, i costi connessi ai componenti realizzati dai soggetti terzi devono essere adeguatamente supportati da altri documenti, quali proposte e/o ordini di acquisto e relative fatture.
Inoltre, al fine di dimostrare la componente relativa all’attività di ricerca e sviluppo delle prestazioni, occorre acquisire anche una relazione sottoscritta dai terzi commissionari concernente le attività svolte nel periodo di imposta, a cui il costo sostenuto si riferisce e ogni altro elemento informativo che dimostri l’esistenza di accordi tra le parti volti a realizzare un progetto di ricerca nonché i relativi corrispettivi.