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Notizie Flash 18/01/2017

Comunicato MEF 18.01.2016 - Statistiche sulle dichiarazioni IRES ed IRAP dell’anno di imposta 2014

Comunicato MEF 18.01.2016 - Statistiche sulle dichiarazioni IRES ed IRAP dell’anno di imposta 2014

IRES
Il contesto macroeconomico nel 2014 è stato caratterizzato da lieve ripresa del PIL (+1,0% in termini nominali e +0,1% in termini reali).
Nell’anno d’imposta 2014 le dichiarazioni delle società di capitali sono state 1.122.215, con una crescita rispetto all’anno precedente dell’1,6%. L'87,8% delle società di capitali sono società a responsabilità limitata. Si rileva che le società in fallimento, liquidazione o estinte evidenziano una lieve riduzione, passando dal 9,2% dell’anno precedente a circa il 9%; tuttavia si segnala, limitatamente alle società in fallimento, una crescita del 4,8% rispetto al 2013, con una concentrazione nei settori manifatturiero, del commercio e delle costruzioni. 
Il 61% dei soggetti ha dichiarato un reddito d’impresa rilevante ai fini fiscali, mentre il 33% ha dichiarato una perdita e il 6% ha chiuso l’esercizio in pareggio. I soggetti con reddito sono aumentati del 2,8% rispetto all’anno precedente, mentre sono diminuiti quelli in perdita (-1,6%). Il reddito d’impresa totale dichiarato è risultato in aumento rispetto all’anno precedente (155 miliardi di euro in totale, +4,8%), in particolare dovuto al settore manifatturiero il cui reddito dichiarato è passato da 37,3 miliardi di euro a 42,4 miliardi di euro (+13,5% rispetto al 2013) ed al settore del commercio (da 18,2 miliardi di euro a 20,2 miliardi di euro, pari al+11,2%). Tra gli oneri deducibili ai fini Ires è incluso il totale dell’Irap riferita al costo del personale dipendente e assimilati per un ammontare di 7,7 miliardi di euro dedotti da oltre 324.000 soggetti (si rammenta che la legge di stabilità per il 2015 ha successivamente operato la totale abolizione dell’Irap sul costo del lavoro). Inoltre, la deduzione parziale dal reddito d’impresa dell’IMU versata per gli immobili strumentali passa dal 30% al 20%. Tale deduzione è stata utilizzata nel 2014 da oltre 167.000 soggetti per un ammontare di 811 milioni di euro, in diminuzione del 26,3% rispetto all’anno precedente.

Nel 2014 le società di capitali hanno dichiarato complessivamente un imponibile di 122,4 miliardi di euro, con un aumento del 3,9% rispetto all’anno precedente. L'imponibile dichiarato dalle società che liquidano l’imposta ordinariamente ha mostrato un aumento del 4,4%, in particolare nel settore manifatturiero (+11,2%) e in quello del commercio (+6,1%). L’imponibile dichiarato dalle società che hanno aderito al regime del “consolidato fiscale” ha mostrato un aumento più contenuto (+3,0 rispetto al 2013), imputabile prevalentemente al settore manifatturiero (+11,5%)

Nel 2014 il 57% delle società di capitali ha dichiarato un’imposta superiore a zero (dato in linea con l’anno precedente), mentre il rimanente 43% non ha dichiarato imposta o è risultata in  credito. Le società assoggettate a tassazione ordinaria hanno dichiarato un’imposta netta pari a 21,1 miliardi di euro (+4,4% rispetto al 2013), mentre i gruppi societari, che hanno optato per il regime fiscale del consolidato, hanno dichiarato un’imposta netta di 12,4 miliardi di euro (+3,1% rispetto al 2013). Sono state 842 le società soggette all’addizionale Ires del settore petrolifero e dell’energia elettrica, con aliquota pari al 6,5%, per complessivi 698 milioni di euro di addizionale dichiarata.

Aiuto alla Crescita Economica - ACE
Dall’anno d’imposta 2011 è stata introdotta un’importante novità normativa con l’obiettivo di incoraggiare le imprese a finanziarsi attraverso il capitale proprio anziché ricorrere al debito. Si tratta del cosiddetto ACE (Aiuto alla Crescita Economica) che consente la deduzione dal reddito d’impresa del rendimento figurativo del capitale proprio. Il rendimento è stato fissato al 3% nei primi tre anni di applicazione della normativa (2011-2013) mentre per il 2014 il rendimento è passato al 4%.  Dalle dichiarazioni Unico 2015 sono risultate oltre 279.000 le società (+7,6% rispetto al 2013) con diritto alla deduzione per incremento di capitale proprio (ACE), per un ammontare totale di 12,3 miliardi di euro (+79,8% rispetto al 2013). Il 45% delle società (oltre 126.000) ha maturato l’Ace in tutti gli anni d’imposta del quadriennio 2011-2014 passando da una deduzione di 1,4 miliardi di euro nel 2011 a 7,7 miliardi di euro nel 2014 (con un incremento di oltre 5 volte). Si riscontra inoltre che il 17% delle società ha maturato il diritto alla deduzione Ace per la prima volta nel 2014 per un ammontare di circa 0,7 miliardi di euro. Complessivamente l’ammontare di deduzione non utilizzata nell’anno e riportabile agli anni successivi è pari a oltre 3,8 miliardi di euro (circa 2 volte il valore del 2013). Dal 2014 è stata introdotta la possibilità di utilizzare l’eccedenza della deduzione come credito d’imposta ai fini Irap; tale opzione è stata utilizzata da oltre 2.600 soggetti per un ammontare di 285,6 milioni di euro. Inoltre, sempre a partire dal 2014, per le società che si quotano in Borsa, per l’esercizio in cui si sono quotate e per i due successivi, è stato previsto un moltiplicatore del 40% da applicarsi all’incremento di capitale proprio; dalle dichiarazioni risultano 215 le società che hanno applicato tale moltiplicatore per un ammontare di 85,1 milioni di euro.

La quota maggiore della deduzione proviene dalle società operanti nei settori delle attività finanziarie ed assicurative (37% pari a 4,6 miliardi di euro) e delle attività manifatturiere (24% pari a 2,9 miliardi di euro). La quota dei soggetti che ha utilizzano l’ACE è stata crescente all’aumentare della classe di ricavo: 16% per i soggetti tra 0 e 50.000 euro, 71% per i soggetti con ricavi oltre i 50 milioni di euro; quest’ultima classe ha detenuto da sola il 49% dell’ammontare complessivo dell’ACE. 
La deduzione ha interessato soprattutto le società localizzate nel nord-ovest ed in particolare la Lombardia (37,5% dell’ammontare totale).
Focalizzando l’attenzione sull’importo ACE di cui si è usufruito nel 2014 emerge che 3,9 miliardi di euro sono stati utilizzati dalle società che non partecipano al consolidato fiscale mentre 4,3 miliardi di euro dalle società che partecipano al consolidato (di cui 1 miliardo come eccedenza trasferita alla consolidante nei limiti del reddito imponibile del consolidato).

 

Analisi della deducibilità degli interessi passivi

Le regole sulla deducibilità degli interessi passivi influiscono sostanzialmente sulla determinazione del reddito imponibile ai fini Ires. In estrema sintesi sono interamente deducibili gli interessi passivi fino all’ammontare corrispondente a quello degli interessi attivi, mentre gli interessi passivi che eccedono quelli attivi sono deducibili nei limiti del 30% del Reddito Operativo Lordo (ROL). Gli interessi passivi di periodo iscritti in bilancio ammontano a 44,9 miliardi di euro (-7,2% rispetto al 2013), mentre quelli afferenti periodi precedenti, e riportabili in quanto non dedotti precedentemente, ammontano a 35,4 miliardi di euro (circa +15,3% rispetto al 2013). La quota di interessi deducibili (comprensiva di quelli dei periodi precedenti) è pari al 41,5% del totale ed ammonta a 10,4 miliardi di euro per la quota deducibile fino all’ammontare degli interessi attivi e a 22,9 miliardi di euro per la restante parte deducibile nei limiti del 30% del ROL.
Analizzando l’impatto della norma per classi di volume d’affari, si rileva che la percentuale degli interessi deducibili raggiunge il 54% nelle società con volume d’affari oltre 25 milioni di euro mentre scende al 16% nella classe da 0 a 200.000 euro.
Conseguentemente la quota di interessi indeducibili (comprensiva di quelli dei periodi precedenti) è pari a circa 47 miliardi di euro, di cui circa 13 miliardi riguardano gli interessi indeducibili di periodo, (pari al 29% degli interessi passivi del periodo), che viene riportata in dichiarazione come variazione in aumento del reddito fiscale. 
Una regola che limita la deducibilità degli interessi ad una percentuale del ROL, sul modello di quella vigente in Italia, è stata prevista nel progetto OCSE/G20 “Base Erosion and Profit Shifting”, quale utile strumento per limitare l’evasione e l’elusione fiscale in ambito internazionale

IRAP 
Il numero dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione relativa all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive per l’anno d’imposta 2014 è stato di 4.458.780 (-2,0% rispetto al 2013). La contrazione ha interessato in misura prevalente le persone fisiche (-3,3% rispetto al 2013), a causa della crescente adesione al regime fiscale di vantaggio, che prevede l’esonero dall’IRAP, e le società di persone (-3,1% rispetto al 2013)..

Il totale del valore della produzione dichiarato è ammontato a 609,8 miliardi di euro (-1% rispetto al 2013). Il decremento del valore della produzione dichiarato riguarda in particolare le persone fisiche (-5,1%) e le società di persone (-4,5%) ed è stato influenzato dall’innalzamento dei limiti di calcolo della deduzione forfetaria del costo del lavoro prevista dal D.Lgs. n. 446/97.
La base imponibile totale è risultata pari a 606 miliardi di euro (-2% rispetto al 2013); se si considera la base imponibile dell’attività istituzionale della P.A., costituita dall’ammontare delle retribuzioni corrisposte (pari a 109,6 miliardi di euro), si riscontra un valore pressoché stabile rispetto all’anno precedente (+0,7%).

L’imposta dichiarata per l’anno 2014 è stata pari a 30 miliardi di euro (-1,6% rispetto al 2013), con un valore medio pari a 10.640 euro.
La distribuzione territoriale sulla base del luogo in cui è svolta l’attività produttiva ha segnalato che il 55% dell’imposta è prodotta al Nord e il 15% al Sud, in linea con l’andamento dell’anno precedente. Limitatamente al settore privato, il rapporto tra l’imposta netta e la base imponibile su base territoriale ha consentito di stimare il carico IRAP effettivo medio per regione, che ha evidenziato una variabilità dal minimo del 2,5% nella Provincia Autonoma di Trento ad un massimo del 5% in Campania e nel Lazio.

LE IMPRESE
Con la pubblicazione dei dati delle Società di Capitali è ora possibile, accedendo al sito internet del Dipartimento delle Finanze, avere una visione statistica completa per l’anno d’imposta 2014 delle 3.894.285 imprese italiane: 1.981.103 ditte individuali 790.967 Società di persone 1.122.215  Società di capitali.

File allegati:
Articolo
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Videoconferenze Master 09/05/2024
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Videocorso del: 09 Maggio 2024 alle 10.00 - 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 219284 Accreditato ODCEC Patti (Me) - (crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatori: Dott. Ernesto Gatto Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell'inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu "partecipa al webinar" (nell'e-mail) qualche minuto prima dell'inizio.
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Via libera a DDL su in materia di intelligenza artificiale
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Slitta alla prossima settimana la bozza decreto di revisione IRPEF e IRES - bonus tredicesime limitato al 2024
L'attesa approvazione dello schema di DLgs. di revisione dei regimi IRPEF e IRES - prevista nel CDM che si è tenuto ieri - è stata rinviata alla prossima settimana. SI è reso necessario - secondo fonti di stampa - revisionare un tesoto definito complesso.
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Credito d’imposta Transizione 5.0 - via libero definitivo
Con 95 voti favorevoli, 68 contrari ed 1 astenuto, ieri il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl n. 1110, di conversione in legge, con modificazioni, del DL 19/2024 (cd. "decreto PNRR), recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, senza modifiche rispetto al testo già approvato alla Camera.
L’evoluzione della Giurisprudenza 24/04/2024
Dichiarazione fraudolenta: non sussiste se l’operazione è effettuata con una società operativa
Può essere assolto dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti l’amministratore che fa sì affari con una società sospetta, ma che è di sicuro operativa. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con sentenza 16442 del 19 aprile 2024, ha accolto il ricorso dell’imputato che rivendicava il verdetto con il quale la Ctr aveva annullato gli accertamenti.
Fisco passo per passo 24/04/2024
ISA 2024 - definito il regime premiale per l'anno di imposta 2023
Con il Provv. del 23/04/2024 l’Agenzia ha provveduto ad aggiornare i requisiti per l’accesso al cd. regime premiale per i soggetti tenuti all’applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2023. Come noto, l’art. 9-bis, co. 11, del D.L. 50/2017, a favore dei soggetti ISA, e cioè: per i titolari di partita Iva (imprese o professionisti) che esercitano l'attività prevalente per la quale sono stati elaborati gli ISA che non presentano una causa di esclusione (anche ove tenuti a presentare il modello ai fini statistici) prevede una serie di benefici: diversificati in ragione del livello di affidabilità ottenuto con gli ISA (determinati anche per effetto di adeguamento) individuati da appositi Provvedimenti dell’Agenzia Entrate (finora emanati su base annuale).
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Società non operative: possibile disapplicazione in caso di contratto di rent to buy (causa Covid)
Con la risposta ad interpello n. 97 del 23/04/2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'impossibilità di disapllicare a disciplina delle società di comodo (art. 30 della L. 724/94) ad una società immobiliare di gestione, che non aveva superato il test dei ricavi per il periodo di imposta 2022, non ritenendo sufficiente la motivazione legata all’esiguo canone praticato nell’ambito di un contratto di rent to buy. Nel caso di specie, la società aveva sottoscritto, a fine 2021, un contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto ai sensi dell’art. 23 della L. 164/2014 con un’altra società, concordando un corrispettivo mensile, di cui una parte riguardava la concessione in godimento dei predetti beni e la restante era versata a titolo di caparra penitenziale.
Fisco passo per passo 24/04/2024
Certificazione dei corrispettivi – no alla conservazione di un file riepilogativo in luogo dei biglietti di trasporto
Con la risposta a interpello n. 98 del 23/04/2024, l'Agenzia delle Entrate - rispondendo all’istanza di una società operante nel settore del trasporto aereo - ha escluso che la conservazione dei biglietti di trasporto possa avvenire mediante conservazione di un file riepilogativo del contenuto dei biglietti stessi. Il caso - Nel caso di specie, la stabile organizzazione italiana di una società Ue certifica i servizi di trasporto mediante biglietti emessi in formato elettronico, nel rispetto delle caratteristiche prescritte dal DM 30 giugno 1992 (RM 349/2007).
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Buonasera. Il 22 dicembre 2023 è deceduto il locatore di alcuni immobili.
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Aliquota Iva agevolata su lavori ristrutturazione edilizia
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Quesiti23/04/2024
errore quadro C comunicazione 110
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