Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. E’ fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.
Questo è quanto prevede l'art. 2482-ter del codice civile.
Analizziamola con esemplificazioni pratiche.