La distribuzione ai soci, sotto forma di dividendi, degli eventuali utili rimanenti dopo il loro accantonamento obbligatorio a riserve legale e statutaria può essere disposta dall’assemblea ordinaria, in data di approvazione del bilancio, o con apposita delibera assembleare successiva.
Ai sensi dell’articolo 2433, comma 1, Codice civile: “La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall’assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall’assemblea convocata a norma dell’articolo 2364-bis, secondo comma”. La citata norma prosegue in seguito disponendo che: “2. Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. 3. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. 4. I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti”. Le varie fasi che compongono il processo di distribuzione degli utili possono, pertanto, essere così enucleate: 1. approvazione del bilancio, determinazione dell’utile e imputazione dello stesso alle riserve previste; 2. eventuale destinazione degli utili ai soci; 3. pagamento dei dividendi.