Per effetto del DLgs. 139/2015, il rendiconto finanziario, ai sensi del “nuovo” art. 2423, c.c.:
Il rendiconto finanziario diventa, quindi, un prospetto “obbligatorio” per le società che redigono il bilancio in forma “ordinaria”; sono, invece, esonerati dalla redazione del rendiconto finanziario:
Il legislatore si limita a definire che dal rendiconto finanziario devono risultare la composizione delle disponibilità liquide (all’inizio e alla fine dell’esercizio) ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento e da quella di finanziamento, rinviando all’OIC le disposizioni per la definizione della sua struttura. Alla luce delle nuove disposizioni civilistiche, l’organismo di contabilità ha provveduto ad “aggiornare” la versione del principio contabile 10.
Una rilevante novità, evidenziata nell’ OIC 10, è che la norma relativa al rendiconto finanziario va applicata retroattivamente (art.12, Dlgs,139/2015), in quanto, per poter permettere la comparabilità dei dati, è necessario che il rendiconto riporti i flussi finanziari al 31/12/2016.