Con una recente sentenza la Corte di Cassazione affronta un caso di condanna di un amministratore di diritto per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. In tale sede la Corte ribadisce il concorso tra amministratore di fatto e di diritto, senza che possa rilevare – nel caso trattato - lo stato di necessità scriminante, ai sensi dell’art. 54 del cp, né la circostanza attenuante del contributo concorsuale di minima importanza, prevista dall’art. 114 c.p.