Secondo la corte di cassazione l’art. 32, comma 1, n. 2, DPR n. 600/1973 contiene una presunzione legale che si suddivide in due parti. La prima parte, per effetto della quale le operazioni bancarie non giustificate legittimano la rettifica delle dichiarazioni, è applicabile a tutti i contribuenti (persone fisiche, imprenditori, liberi professionisti). La seconda parte si riferisce ai soli titolari di partita iva con la conseguenza che la presunzione si cristallizza nei confronti degli imprenditori sia con riguardo ai prelevamenti che ai versamenti non giustificati, mentre nel caso dei liberi professionisti la presunzione medesima ha valore solo per i versamenti, in conseguenza della espunzione operata dalla sentenza della corte costituzionale n. 228/2014 (Cass., n. 2432/2017) e successivamente dal D.l. n. 193/2016.