In presenza di accertamento in capo ad una società di capitale a ristretta base societaria la giurisprudenza sostiene che:
- è legittima l’adozione della presunzione semplice di distribuzione degli utili extrabilancio in capo ai soci
- la quale opera con i medesimi criteri della “trasparenza fiscale”, con la conseguenza che il maggior reddito accertato sulla società va imputato ai soci presenti alla chiusura del periodo d’imposta.
Nel caso di socio receduto in corso d’anno il maggior reddito va imputato agli altri soci o al socio subentrante