In relazione alla cessione dei “bonus edili”, l’Agenzia ha recentemente chiarito che:
Per tale operazione inoltre l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente (ex art. 22, co. 1, n. 6, Dpr 633/1972) anche se al cessionario resta, comunque, la facoltà di emetterla.
L’operazione di cessione dei suddetti crediti d’imposta non obbliga neppure a certificare il corrispettivo.