Tiene ancora la scena la questione relativa all'avvio dell'applicazione della causa ostativa introdotta dalla legge di bilancio 2020 in relazione all'accesso/permanenza nel regime forfettario in presenza di possesso di redditi di lavoro dipendente/assimilati superiore a €. 30.000.
In un recente question time in Commissione finanze della Camera, il sottosegretario al MEF Villarosa aveva affermato il Governo aveva allo studio una soluzione normativa sul punto, con presumibile differimento dell'applicabilità a partire dal 2021 (con riferimento ai redditi posseduti nel 2020).
Al contrario, in occasione del convegno nazionale organizzato da ANC, l'altra sottosegretaria al MEF Guerra è apparsa di parere contrario, ritenendo che la causa ostativa debba applicarsi fin dal 2020, guardando ai redditi posseduti nel 2019. Tale orientamento sarebbe, peraltro, coerente con quanto affermato in un passato dalla CM 10/2016, in una situazione del tutto analoga a quella attuale, e cioè in cui:
*) la norma (all'epoca, la legge di Stabilità 2016) andava in G.U. a fine dicembre
*) introducendo degli obblighi fin dal 1/01 dell'anno successivo, e, dunque, antecedentemente ai 60 giorni richiesti dallo Statuto del contribuente (considerato che la norma stessa non derogava espressamente alle disposizioni dell'art. 3 c. 2 L. 212/2000, come pure avrebbe potuto).
Secondo il sottosegretario Guerra, tuttavia, modificare le regole di accesso al regime forfettario "non introduce nuovi adempimenti a carico dei contribuenti interessati", in quanto "non è impossibile per un lavoratore dipendente o un pensionato sapere quanto ha guadagnato al 31 dicembre scorso, visto che per questi redditi vige un regime di cassa”.
Tale conclusione, tuttavia, pare trascurare il fatto che lo Statuto del contribuente è chiaro: il citato lavoratore dipendente/pensionato, ove da ritenersi fuoriuscito dal regime forfettario, ha avuto pochissimi giorni per porre in essere i nuovi adempimenti (obblighi di fatturazione/certificazione del corrispettivo con Iva fin dal 1/01/2020, di annotazione nei registri Iva, ecc.). E' certamente probabile che con un futuro documento di prassi potrebbe essere permesso a tale contribuente di correggere il comportamento eventualmente tenuto (nota di variazione in aumento ai fini Iva); rimane il fatto che tale impostazione appare senz'altro contraria a un'espressa disposizione di legge.