La Cassazione ha recentemente confermato la possibilità di scomputare le ritenute d’acconto subite ma non certificate purchè si sia in grado di provare attraverso “documenti equipollenti” che l’imposizione fiscale è già avvenuta a monte, tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche/altri intermediari finanziari, “idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura”.