Di recente l’Agenzia ha affrontato il tema dell'esercizio dell'opzione per la tassazione su base “catastale” dei redditi prodotti dagli impianti fotovoltaici posseduti dalle società agricole.
In particolare, è stato chiarito che per poter beneficiare del regime agevolato contenuto nella L.266/2005, secondo cui la produzione/cessione di energia fotovoltaica da parte di società agricole costituisce, sino a 260.000 kwh, attività agricola produttiva di reddito fondiario mentre per l'eccedenza il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività del 25%, occorre:
Pertanto, tutte le società agricole aventi i sopracitati requisiti possono optare per la tassazione su base catastale del reddito derivante dalla produzione di energia fotovoltaica nel limite di 260.000 kwh annui.
L'Agenzia ribadisce, inoltre, che ai fini della sussistenza dei requisiti non rileva lo svolgimento di attività agricole eccedenti i limiti fissati dall'art. 32 TUIR. Per la tassazione forfetaria, invece, occorre che: