La Corte di Cassazione, con la sentenza 1291 depositata il 18/01/2019, ha affermato il principio secondo cui i nuovi e più ampi termini per la presentazione delle integrative a favore del contribuente valgono esclusivamente per i contenziosi instaurati post 24/10/2016 (data entrata in vigore DL 193/2016). Per i contenziosi sorti antecedentemente a tale data trova applicazione l’interpretazione giurisprudenziale che ancora la presentazione delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente al termine per la presentazione della dichiarazione per l'anno successivo. Questo non significa, tuttavia, che il contribuente non posso far valere in sede contenziosa gli errori a suo favore.