Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, quindi, non competono anche a quei cittadini che possiedono nello stesso comune un’altra abitazione se questa è inidonea all’abitazione in rapporto alla situazione personale del contribuente.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19989 depositata il 27 luglio 2018, ha affermato che il requisito per fruire delle agevolazioni prima casa è l’inesistenza di altro immobile concretamente idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell’acquirente, e in tale ipotesi vi rientra l’immobile preposseduto indisponibile perché locato ad un terzo, sempre che la locazione non sia stata preordinata.