L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito con la nota n. 6201 del 16 luglio che la clausola, decorrente dal 1° luglio 2018, che impone di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori tramite banca o posta utilizzando mezzi tracciabili, non considera le somme erogate ad altro titolo.
Ne deriva che gli anticipi di cassa effettuati per le spese che i lavoratori sostengono per interesse dell’azienda e per l’esecuzione della prestazione di lavoro,quali ad esempio, rimborsi spese viaggio, vitto e alloggio, possono essere ancora corrisposti in contanti.