Il 6 aprile è decorso il termine per:
- inviare i dati delle fatture emesse e ricevute relative al 2° semestre 2017
- nonché per il ravvedimento "gratuito" dei dati del 1° semestre 2017.
Decorso tale termine è possibile correggere errori/omissione fruendo dell'istituto del ravvedimento operoso.
In tale caso, è necessario distinguere tra:
- spesometro del 2° semestre 2017 (la cui scadenza si considera fissata al 6/04/2018). Per tale comunicazione:
- l'invio/correzione entro il prossimo 23/04 (15 gg dal termine): consente di ottenere l'abbattimento delle sanzioni del 50% (€. 1 per singola fattura omessa/errata) su cui applicare l'abbattimento da ravvedimento operoso
- l'invio/correzione decorso il 30/04/2018 (termine per l'invio della dichiarazione IVA 2018): fa perdere:
- sanzioni edittali: la riduzione al 50% delle sanzioni (si applica la sanzione piena di €. 2 per singola fattura omessa/errata)
- ravvedimento: la riduzione a 1/8 (v. RM 104/2017); si applicherà, pertanto la riduzione a 1/7.
- spesometro del 1° semestre 2017: la scadenza era fissata al 16/10/2017; pertanto e a tale data che occorre fare riferimento per i due effetti di cui sopra (riduzione delle sanzioni di tali nei 15 giorni e/o abbattimento a 1/8 per il ravvedimento entro il termine di invio del Mod. Iva 2018). Per quanto, poi, attiene alle disposizioni della manovra collegata (DL 148/2017):
- essa non ha introdotto una "proroga" del termine ordinario di invio, ma solo una sanatoria (la mancata applicazione di sanzioni nel caso di correzione di dati relativi al 1° semestre 2017 entro il 6/04/2018)
- pertanto, eventuali correzioni successive al 6/04/2018 dello spesometro del 1° semestre 2017 saranno soggetti alle sazioni facendo ordinario riferimento al termine di invio del 16/10/2017 (e non al 6/04/2017).
Scarto delle comunicazioni e reinvio nei 5 giorni
Può accadere che l'invio in scadenza al 6/04/2017 non sia andato a buon fine a causa di errori formali (es: nome del file duplicato; certificato di firma digitale scaduto; ecc.) o sostanziali (mancata indicazione di dati obbligatori; partita Iva del cliente o fornitore inesistente; ecc.)
Naturalmente esulano da tale situazione i meri "warning" che non implicano lo scarto dell'invio (es: partita Iva del fornitore cessata; ecc.).
In tale situazione si riceve una segnalazione di scarto (che, nel caso di invio in prossimità del 6/04/2018, sarà giunta oltre quest'ultima data). Le Faq dell'Agenzia (aggiornate al 6/04/2018, sul filo di lana rispetto all'invio), riconoscono la possibilità di reinviare (senza sanzioni) il file scartato entro i 5 giorni successivi alla ricezione dell'esito (che dovrebbero essere "lavorativi", posto che la CM 1/2017 ha chiarito la coincidenza del regime applicabile, si ritiene anche sotto tale aspetto, per quanto attiene l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei corrispettivi, Provv. 28/10/2016). In ogni caso la data dell'incarico assunta dall'intermediario deve rimanere inalterata.
Nel proseguo si riepiloga il regime sanzionatorio relativo allo spesometro.