La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 6758 del 16.03.2017 ha affermato che il disposto dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, il quale sancisce che l’imposta di registro va applicata tenendo conto “della intrinseca natura e degli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione” non detta una regola antielusiva ma una regola interpretativa, che impone una qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell’operazione, a prescindere dall’eventuale disegno o intento elusivo delle parti.