
L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC), con la Norma di comportamento n. 236 del 16 aprile 2026, ha fornito precisazioni sul trattamento fiscale applicabile ai fondi per rischi e oneri.
Il documento si sofferma in particolare sulla gestione contabile e tributaria di quegli accantonamenti che, al momento della loro costituzione, non hanno beneficiato della deduzione fiscale. La norma recepisce le definizioni fornite dal principio contabile OIC 31, che distingue tra:
Viene inoltre ribadito che tali fondi non possono essere impiegati per la rettifica di attività, come nel caso delle svalutazioni, poiché in tali ipotesi il valore deve essere portato direttamente a diminuzione dell'attivo.