
Con l’Interpello 283/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito applicativo dell’art. 86, co. 2, del TUIR, con riferimento alla possibilità di tassare il solo eventuale conguaglio in denaro nel caso di permuta di beni ammortizzabili, in presenza di operazione di permuta tra un bene attuale e un bene futuro.