La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8141 del 27 marzo 2025, ha chiarito un principio cruciale in materia di agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”, con particolare riferimento ai casi in cui il trasferimento del diritto reale avvenga non mediante atto notarile, ma attraverso una sentenza costitutiva ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile. Secondo i giudici di legittimità, affinché il contribuente possa legittimamente beneficiare dell’aliquota agevolata del 2% sull’imposta di registro, le dichiarazioni previste dalla normativa devono essere rese entro il momento della richiesta di registrazione della sentenza, e non successivamente.