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Fisco passo per passo 07/01/2022

Legge di bilancio 2022: le principali novità fiscali in sintesi - parte II°

Legge di bilancio 2022: le principali novità fiscali in sintesi - parte II°

c. 46 - BONUS QUOTAZIONE PMI

 

Si prevede la proroga al 31/12/2022 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) e al contempo se  ne riduce l’importo massimo da €. 500.000 a €. 200.000.

c. 47 e 48 - RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "NUOVA SABATINI"

Si dispone l'autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata “Nuova Sabatini” (articolo 2, comma 8, del D.L. n. 69/2013 - L. n. 98/2013):

  •  di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
  • di 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
  • di 60 milioni per l'anno 2027.

La finalità dell'intervento è quella di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 69/2013.

Modificando l'art. 2, c. 4, del D.L. n. 69/2013, viene reintrodotta la regola per cui il contributo sia erogato "in più quote" determinate con il decreto ministeriale di attuazione dello stesso articolo 2.

In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo "può" essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

Nel testo previgente, si prevedeva che l'erogazione del contributo aavvenisse  "in un'unica soluzione", secondo le modalità determinate con il medesimo decreto.

Al riguardo si ricorda che la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), art. 1, c.95, ha disposto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione secondo modalità da determinare in sede attuativa con decreto ministeriale.

Ai sensi della normativa previgente invece, la corresponsione in un’unica soluzione del contributo era prevista solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

Nella relazione illustrativa si chiarisce che la modifica normativa in questione, nel dare continuità alla misura, è volta a ripristinare il meccanismo di funzionamento ordinario della misura ante Covid 19, prevedendo l'erogazione in un'unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a euro 200.000.

c. 49 - POTENZIAMENTO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Si prevedono i seguenti interventi:

  • la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri è incrementata di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
  • la dotazione del Fondo per la promozione integrata (articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) è incrementata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

c. 53 – 58 – PROROGA FONDO DI GARANZIA PMI

Si prevede la proroga:

  • dal 31/12/2021 al 30/06/2022
  • dell’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall’articolo 13, c. 1, DL 23/2020

per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID (lettera a), n. 1 e 3).

Contestualmente, ridimensiona tale disciplina straordinaria, in una logica di un graduale phasing out, ed in particolare:

  • elimina il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo. A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono infatti concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo (lettera a), n. 2);
  •  inoltre, dal 1° gennaio 2022, porta dal 90 all’80 per cento la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro e, per il rilascio della garanzia, prevede, dal 1° aprile 2022, il pagamento di una commissione da versare al Fondo (lettera a), n. 4)).

c. 59 - MISURE IN MATERIA DI GARANZIE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Si prevede proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”), contenuta nell’articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020.

La lettera a) proroga inoltre dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale CDP S.p.A. può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza.

La lettera b) proroga dal 31 dicembre 2021 sino al 30 giugno 2022 l’operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cd. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

c. 72 - LIMITE CREDITI COMPENSABILI SALE 2 MILIONI DI EURO

Si dispone l'incremento del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

ll limite dei crediti compensabili, a regime, era pari a 700.000 euro (art. 34, comma 1, primo periodo, legge n. 388/2000) ed è stato elevato:

  •  a 1 milione di euro per l’anno 2020 dal decreto Rilancio (art. 147, comma 1, D.L. n. 34/2020);
  • 2 milioni di euro per l’anno 2021 dal decreto Sostegni bis (art. 22 del D.L. n. 73/2021).

La norma contenuta nella Legg di Bilancio 2022 conferma l’aumento a 2 milioni di euro previsto dal decreto Sostegni bis per il solo anno 2021, prevedendolo a regime “a decorrere dal 1° gennaio 2022”.

In sostanza, quindi, viene modificato, seppure in modo indiretto, l’art. 34, legge n. 388/2000, portando l’importo dei crediti compensabili previsto “a regime”, da 700.000 euro a 2 milioni di euro.

In mancanza dell’intervento legislativo previsto dalla legge di Bilancio 2022, a partire dal 2022 l’importo dei crediti compensabili sarebbe di nuovo tornato al livello in vigore prima del decreto Rilancio.

c. 119 – 121 - ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI PROVENIENTI DA IMPRESE IN CRISI

Si estende l’esonero contributivo riconosciuto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica, in luogo del limite di 36 anni posto in via generale dalla normativa vigente. Si istituisce, inoltre, per l’anno 2022, un Fondo per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologica, con dotazione pari a 700 milioni di euro. Infine, secondo una modifica introdotta al Senato, si riconosce, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, relativi ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità e la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

c. 151 – 153 - Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione

Si dispone la proroga al 31/12/2022 (dal 30/06/2022) dei termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento:

  • di taluni benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa
  • delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. "prima casa under 36").

In particolare, si differiscono i termini temporali previsti dalle seguenti disposizioni:

  1. art. 64, c. 3, DL 73/2021: tale disposizione stabilisce che per i soggetti che rientrano nelle categorie aventi le priorità stabilite dalla disciplina del Fondo e con ISEE non superiore a 40 mila euro, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è elevata all’80% (dal 50%) della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. La norma di riferisce ai casi in cui il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, sia superiore all’80% ("limite di finanziabilità").
  2. art. 64, c. 9, DL 73/2021: si richiamano le agevolazioni per l’acquisto della prima casa previste dai precedenti commi da 6 a 8, consistenti nell'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale e nelle agevolazioni IVA in favore di soggetti aventi taluni requisiti, nonché l'esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al ricorrere di determinate condizioni e requisiti.

 

Tali benefici si applicano alle domande presentate tra il 26 maggio 2021 ed il 31 dicembre 2022 (come stabilito dalla novella in esame, in luogo del 30 giugno 2022).

 

Il comma 152 assegna ulteriori 242 milioni di euro per l'anno 2022 al citato Fondo di garanzia per la prima casa.

Il comma 153 dispone circa gli importi accantonati a coefficiente di rischio in relazione ad alcune forme di finanziamento a valere sul Fondo.

c. 155 - Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani

Si amplia l’ambito applicativo della detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai giovani.

In particolare le norme in commento:

  • elevano il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
  •  estendono la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell’unità immobiliare;
  •  innalzano il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto;
  • chiariscono che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso;
  • elevano l’importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura pari a pari al 20 per cento dell’ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

C. 175 - CREDITO D’IMPOSTA MEZZOGIORNO

La disposizione interviene i sulla disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno applicabile fino al 31 dicembre 2022, al fine di adeguare l’individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa a quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 La rideterminazione del perimetro di applicazione della misura consente, in particolare, nella regione Molise, l’applicazione agli investimenti di un'intensità del credito superiore rispetto alla situazione attuale.

In particolare, modificando l'art. 1, c.878, L. 208/2015, si prevede l’adeguamento del perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno a quanto è stato previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021.

La modifica operata dal comma 175 in esame riguarda le imprese con strutture produttive ubicate nella regione Molise. La nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 ricomprende, infatti, la regione Molise tra le aree in deroga ai sensi della lettera a) dall'articolo 107, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea79. Le zone assistite della regione Abruzzo, rimangono, invece, tra quelle assistite in deroga ai sensi della lettera c) dall'articolo 107, par. 3 del Trattato.

C. 351 - TAX CREDIT LIBRERIE

Si prevede l’incremento di 10 milioni euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, dellle risorse destinate al riconoscimento del credito di imposta in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.

Nella Relazione illustrativa si chiarisce che la misura si basa sulle valutazioni della competente Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, tenuto conto delle domande ricevute nei primi anni di attuazione dell'agevolazione fiscale e dell'impatto positivo che essa ha dimostrato sul settore, quale concreta misura di sostegno.

c. 378 e 379 - CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DELLA CARTA DEI GIORNALI

Si dispone la proroga per gli anni 2022 e 2023 il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, per le spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, originariamente prevista quale misura di sostegno fiscale straordinaria al settore editoriale a seguito dell’emergenza sanitaria, incrementandone l’entità ed il limite di spesa.

 

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Applicazione imposta di bollo sui contratti pubblici - il punto dell'Agenzia sulle novità
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RIADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO
Buongiorno, avremmo bisogno di avere alcuni chiarimenti in merito al riaddebito dell'imposta di bollo e precisamente: 1) Il riaddebito dell’imposta di bollo assume natura di ricavo o compenso solo per i soggetti in regime forfettario oppure anche per imprese e lavoratori autonomi in regime ordinario/semplificato 2) Nel caso in cui vengano emesse fatture con dichiarazione di intento quindi non imponibile art. 8 c. 1 lettera c) l’imposta di bollo segue la natura di non imponibilità e quindi mi costituisce plafond oppure è escluso art.15 3) Per quanto riguarda invece il settore sanitario l’imposta di bollo riaddebitata al cliente finale costituisce ricavo esente art.10 4) Nel caso in cui vengano fatti acquisti UE rientranti nell'art. 10 (ad esempio acquisto medicinali) per i quali va fatta integrazione, va applicata imposta di bollo sul documento TD17 Grazie. In merito al quesito posto si rammenta che ade nella Risposta 12.8.2022, n. 428" ha precisato che: "il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi", Come affermato nella Circolare REFI 21/2023 che si condivide: "Il concetto, chiarito in relazione al regime forfettario, si ritiene da estendere a tutti i contribuenti; si propone un esempio comparato, riferito ad un medico aziendale che riaddebita la marca da bollo."
Quesiti10/07/2023
FATTURA CON IMPOSTA DI BOLLO NON DOVUTA
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No a dichiarazione integrativa a favore per fini imposta di bollo assolta in modo virtuale
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Fisco passo per passo 16/06/2023
Dall'Agenzia - chiarimenti in tema di imposta di bollo su richiesta di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi scorta gare ciclistiche
Con la risposta a interpello n. 346 del 14/06/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di imposta di bollo su richiesta di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi scorta gare ciclistiche e sugli attestati rilasciati dagli organi competenti. L'imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. n. 642/1972, il quale, all'art. 1, dispone che sono soggetti all'imposta gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa.
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Come noto, l’applicazione dell’imposta di bollo alle fatture si basa sui seguenti criteri: principio generale: di alternatività rispetto all’Iva; esenzioni: sono disposte ipotesi di esenzione tassativamente individuate; importo: la quota non rilevante ai fini Iva deve essere superiore ad 77,47 (a tal fine è sufficiente che un singolo addebito nel corpo della fattura risulti privo di Iva). In via generale, l’imposta di bollo sulle FE deve essere versata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
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Riaddebito costi di immatricolazione dei veicoli – quando si applica l’imposta di bollo
Con la risposta a interpello 328 del 15/05/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’imposta di bollo, relativamente ai costi di immatricolazione dei veicoli, addebitati in fattura a titolo di rivalsa all'acquirente. Nel caso di specie, una concessionaria di auto (società) che si avvale di un’agenzia esterna per fare le pratiche di immatricolazione.
Info Flash Fiscali 077 / 2302/05/2023
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il 2023
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Fisco passo per passo 20/04/2023
Applicazione imposta di bollo su atti per ospitalità soggetti terzi in alloggi di edilizia residenziale pubblica
Con la risposta a interpello 298 del 19/04/2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'applicazione dell'imposta di bollo, sugli atti - nell’ambito della disciplina degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - autorizzativi o di diniego alla possibile ospitalità di soggetti terzi. IL CASO le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà e la stipulazione dei contratti di locazione rientrano tra i fini istituzionali attribuiti dalla l. regionale 39/2017, e che, nell'ambito di tali contratti di locazione, l'assegnatario di un immobile può essere autorizzato ad ospitare soggetti terzi (ampliando il nucleo familiare originario) ovvero, in caso di decesso o abbandono, a far subentrare nel contratto altro membro del nucleo familiare.
Pillole Operative 31/03/2023
Imposta di bollo sulle E-Fatture – aggiornamento specifiche
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