Con la risposta a interpello n. 792 dEL 25/11/2021, L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che quanto previsto dall’art. 21 del DM 567/93, che consente l’esonero dalla prestazione della garanzia in relazione ai rimborsi di importo non superiore al 10% dei versamenti effettuati dal soggetto passivo nei due anni precedenti e registrati nel conto fiscale, trova applicazione anche per gli importi oggetto di compensazione nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo.