Con la risposta interpello n. 236/2020, ’Agenzia delle Entrate
- relativamente alle varie proroghe del regime che consente la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate detenute al di fuori dal regime di impresa, con applicazione dell’imposta sostitutiva dell’11%.
- regime, originariamente introdotto dall’art. 5 della L. 448/2001
- che consente di affrancare, in tutto o in parte, le plusvalenze conseguite, ex art. 67 del TUIR, allorché le partecipazioni vengano cedute a titolo oneroso.
premesso che:
- per avvalersi della rivalutazione, occorre possedere la partecipazione a una data di riferimento (per la proroga a oggi ancora valida il 1° luglio 2020)
- e, per perfezionare l’operazione, è necessario entro un termine improrogabile (attualmente il 15 novembre 2020):
- la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
- procedere con il versamento in autoliquidazione di un’imposta sostitutiva sul valore periziato, da parte del contribuente.
Nel caso di specie, il contribuente si è avvalso della proroga disposta dalla legge di bilancio 2019 che consentiva
- la rideterminazione del valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2019
- previo giuramento di una perizia giurata di stima
- da effettuare entro la data del 30 giugno 2019
- e il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 11% entro la medesima data.
In alternativa, l’imposta sostitutiva poteva essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2019; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
Pertanto, la seconda rata di questa procedura di rivalutazione scadeva il 30 giugno 2020.
Viene chiarito chr la rivalutazione si considera perfezionata con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva oppure, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata (CM 11/2020)
Si rileva che ’art. 137 DL 34/2020 ha introdotto nuovamente l’agevolazione fiscale in argomento per le partecipazioni non quotate possedute al 1° luglio 2020, procedendo con il versamento dell’imposta sostitutiva (o della prima rata) e con il giuramento della perizia entro il 15 novembre 2020.
Per le partecipazioni possedute al 1° luglio 2020, per il perfezionamento dell’opzione entro il 15 novembre 2020 deve essere versata solo la prima rata. Inoltre, le rate devono essere di pari importo e quelle successive alla prima e:
- scadranno, rispettivamente, il 15 novembre 2021 e il 15 novembre 2022;
- dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15 novembre 2020.
Su tale aspetto viene rilevato che questa disposizione non proroga i termini di versamento dell’imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione dei titoli posseduti alla data del 1° gennaio 2019, ma riapre nuovamente i termini per avvalersi della procedura di rivalutazione anche con riferimento ai titoli posseduti alla data del 1° luglio 2020.
Viene inoltre precisato che per la rivalutazione prevista dalla legge di bilancio 2019 resta fermo il termine del 30 giugno 2019 per il versamento dell’imposta sostitutiva, in quanto non sono state previste disposizioni di proroga da parte dei diversi decreti legge emanati a partire da febbraio 2020 per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tuttavia, qualora si intendesse rivalutare nuovamente la partecipazione non quotata applicando la riapertura dei termini prevista dal DL 34/2020, l’art. 7 del DL 70/2011 ha stabilito che il contribuente:
- non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione;
- può scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione.
Inoltre, nel caso in cui non si procedesse alla detrazione, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato:
- entro il termine di decadenza di 48 mesi, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73;
- calcolato a decorrere dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, cioè dalla data del versamento dell’intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all’ultima rivalutazione che viene effettuata.