Con la Circolare 6/E del 23/03/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’effetto dell’art. 83, c. 2, DL 18/2020 - sospensione del termine per la notifica del ricorso in primo grado alle CTP dal 9 marzo al 15 aprile 2020 – sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione.
ACCERTAMENTI CON ADESIONE DA SOTTOSCRIVERE
La citata disposizione - art. 83, c. 2, DL 18/2020 – che
- si applica anche con riferimento alla presentazione di istanza di accertamento con adesione (o definire le sole sanzioni e impugnare per l'imposta) – stante il disposto dell’art. 29, c. 1, lett. a), DL 78/2020
- comporta che:
- al termine di impugnazione di applichino cumulativamente
- la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente” (ex art. 6, c. 3, D.lgs 21/1997)
- sia la sospensione dal 09/03/2020 al 15/04/2020 sancita dall’art. 83, c. 2, DL 18/2020.