Entro il prossimo il 31/03/2020 gli enti associativi sono tenuti a comunicare con il modello EAS le eventuali variazioni, intervenute nel 2019, relative ai dati precedentemente comunicati.
Tale adempimento non è dovuto per i soggetti che si qualificano come Enti del Terzo settore; tuttavia:
Si ricorda che la sua presentazione è necessaria per poter fruire delle agevolazioni di cui all’art. 148 Tuir (non imponibilità delle quote associative e dei corrispettivi specifici verso gli associati); tuttavia, tali agevolazioni si applicano alle operazioni poste in essere dopo la presentazione tardiva (oltre il termine per la remissione in bonis), anche se rese nel medesimo periodo d’imposta.